Cassazione Civile, Ordinanza n. 04104/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di una società. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente; la CTR Campania ha poi rigettato l'appello della società. In cassazione la società ha proposto ricorso affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio ha dapprima dichiarato di aderire alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con impegno a rinunciare al ricorso, e successivamente ha depositato memoria dichiarando la rinuncia al ricorso a seguito dell'integrale versamento del debito rateizzato. La Corte ha verificato però che il difensore non risultava munito di mandato speciale a rinunciare e che la rinuncia non era stata notificata o comunicata con il visto alla controparte, sicché non poteva dichiararsi l'estinzione del processo; la rinuncia, pur inefficace a estinguere il giudizio, è stata valutata come indice del venir meno dell'interesse al ricorso.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso non era formalmente valida per mancanza di mandato speciale e di notificazione/comunicazione alle parti costituite con visto. Conseguentemente ha escluso l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., ma ha dichiarato comunque l'inammissibilità del ricorso perché la rinuncia sopravvenuta manifestava il venir meno dell'interesse a impugnare. Le spese di legittimità sono state compensate e non è stato disposto il pagamento del doppio contributo unificato, trattandosi di causa di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 193 del 2016 conv. con L. n. 225 del 2016
richiamato come base della definizione agevolata a cui la società ha aderito, con impegno a rinunciare al ricorso.
l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; in mancanza non estingue il processo.
richiamato per escludere che, in difetto dei requisiti formali della rinuncia, possa dichiararsi l'estinzione del giudizio.
non menzionato espressamente nel passaggio decisorio, ma la controparte è costituita con controricorso; non incide sulla ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la causa di inammissibilità è sopravvenuta.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, per produrre l'estinzione del giudizio, richiede una forma rigorosa: deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori con apposizione del visto.
- Se manca il mandato speciale del difensore a rinunciare al ricorso, l'atto di rinuncia non può essere considerato idoneo a determinare l'estinzione del processo.
- Una rinuncia al ricorso formalmente invalida può comunque essere valorizzata come manifestazione sopravvenuta del venir meno dell'interesse ad agire, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- Quando la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta, non trova applicazione il c.d. doppio contributo unificato.
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