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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22054/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La controversia nasce da un decreto prefettizio di espulsione e dal conseguente ordine questorile di trattenimento presso il CPR di Torino nei confronti di un cittadino marocchino. All'udienza di convalida l'interessato si opponeva, deducendo di non avere legami con il Marocco e di avere invece in Italia legami familiari e sentimentali, oltre a un lavoro a tempo determinato; contestava anche la legittimità del decreto di espulsione perché sottoscritto dal vice capo di gabinetto della Prefettura. Il Giudice di pace convalidava il trattenimento. Successivamente la Questura chiedeva la prima proroga del trattenimento; l'interessato si opponeva, sostenendo che il giudice aveva recepito acriticamente le deduzioni dell'amministrazione e omesso di valutare un fatto decisivo, cioè la chiusura dei confini del Marocco per l'emergenza Covid-19, che rendeva irrealistico il rimpatrio. Nei ricorsi per cassazione denunciava, con riguardo al primo provvedimento, vizio di motivazione apparente e violazione delle norme sul trattenimento e sulla direttiva rimpatri; con riguardo al secondo, deduceva analoghi vizi motivazionali e omesso esame di fatto decisivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di convalida del 23.6.2021, ritenendo che la motivazione esistesse ed escludendo il vizio di motivazione apparente: il giudice di pace aveva dato atto del difetto di prova di circostanze ostative all'espulsione e della mancanza di documenti e vettore idonei. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso avverso il provvedimento di proroga del 19.7.2021, assorbito il secondo, cassando senza rinvio tale provvedimento perché la motivazione era meramente tautologica, limitata al richiamo delle ragioni della Questura, senza una specifica verifica delle condizioni richieste dall'art. 14, comma 5, t.u. immigrazione e senza considerare le deduzioni difensive sulla chiusura dei confini marocchini. La cassazione senza rinvio è stata disposta anche perché il termine per prorogare il trattenimento era già decorso. Quanto alle spese, la Corte non ha provveduto alla liquidazione in cassazione, rinviando la relativa attività al giudice di pace ai sensi della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato a fondamento del sindacato sulla motivazione del provvedimento giudiziale, con esclusione del semplice difetto di sufficienza e verifica del solo vizio di motivazione apparente.

  • art. 15, paragrafi 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE

    Richiamato insieme alla disciplina interna sul trattenimento e sulle proroghe, quale quadro normativo che impone condizioni e controlli rigorosi sulla privazione della libertà dello straniero.

  • art. 13 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato per la disciplina dell'espulsione e del relativo quadro di legittimità del provvedimento presupposto.

  • art. 14, commi 3, 4 e 5 d.lgs. n. 286/1998

    "la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. (…) Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio"

    La proroga del trattenimento è ammessa solo al ricorrere di presupposti specifici, concreti e temporalmente rigorosi; il giudice deve verificarne in modo puntuale la sussistenza e la congruenza rispetto alla finalità del rimpatrio.

  • art. 19 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato in relazione alle circostanze ostative all'espulsione e al divieto di respingimento o espulsione in presenza di fondati motivi di violazione del diritto alla vita privata e familiare.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione della nullità per violazione di norme processuali e motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Usato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso nel giudizio sulla proroga.

  • art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c.

    Applicato per la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, in quanto il termine per la proroga era già spirato.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    Indicato come norma che disciplina l'istanza di liquidazione nel giudizio di cassazione presso il giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato o, in caso di cassazione senza rinvio, presso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    Escluso come base per la condanna alle spese quando soccombente è un'Amministrazione statale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di convalida o proroga del trattenimento dello straniero, il controllo giurisdizionale è vincolato a presupposti legali rigorosi e non tollera proroghe fondate su motivazioni generiche o meramente adesive alla richiesta dell'amministrazione.
  • La motivazione del provvedimento che dispone o proroga il trattenimento deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito e deve confrontarsi con le specifiche allegazioni difensive; un mero richiamo alle ragioni dell'autorità richiedente è motivazione solo apparente se non consente di verificare la sussistenza dei presupposti di legge.
  • La proroga del trattenimento è legittima solo se il giudice accerta in concreto che persistano difficoltà nell'identificazione o nella procurazione dei documenti di viaggio, ovvero che siano emersi elementi concreti che rendano probabile l'identificazione o necessario il rimpatrio; non basta una formula di stile.
  • Quando la decisione incide sulla libertà personale, l'esigenza di motivazione specifica e di verifica puntuale dei presupposti legali è particolarmente intensa.
  • Se il termine per la proroga del trattenimento è già decorso, la cassazione del provvedimento può avvenire senza rinvio perché il giudice del rinvio non potrebbe più validamente adottare la misura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneProve
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàNullitàGiudicato

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