Cassazione Civile, Ordinanza n. 15684/2022 del 17/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento per Irpeg, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2003, oltre a un atto di contestazione per sanzioni, fondati su una verifica della Guardia di Finanza svolta presso un diverso operatore commerciale, ritenuto una mera cartiera. Secondo l'Ufficio, le operazioni intercorse tra tale soggetto e la contribuente, per circa 190.000 euro, erano da considerarsi sia oggettivamente sia soggettivamente inesistenti. La CTP aveva rigettato il ricorso della società; la CTR aveva invece accolto solo in parte l'appello, annullando gli atti limitatamente alla deduzione dei costi, perché la prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni non era stata fornita dall'Amministrazione, ma confermando la ripresa IVA per la mancata prova, da parte della contribuente, dell'effettiva conclusione delle operazioni con il soggetto fatturante. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. per contraddittorietà e motivazione non intellegibile, ritenendo che la CTR avesse reso una decisione incoerente e non avesse considerato gli elementi probatori prodotti dall'Ufficio; 2) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR erroneamente escluso che l'Amministrazione avesse fornito presunzioni gravi, precise e concordanti dell'inesistenza oggettiva delle operazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ritenuto che la CTR non avesse adeguatamente valorizzato gli elementi indiziari richiamati dall'Amministrazione e non avesse chiarito da quali specifici dati desumere che il "minimo di struttura operativa" del fornitore fosse idoneo a svolgere reale attività d'impresa e a intermediare la cessione del prodotto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
Viene utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per violazione di norme processuali, in particolare per motivazione contraddittoria e non intellegibile.
La Corte verifica se la sentenza d'appello sia affetta da nullità per mancanza o apparenza della motivazione/contraddittorietà tale da non consentire di individuare l'iter logico-giuridico.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato per dedurre la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato quale parametro della ripresa fiscale e della valutazione degli elementi presuntivi posti a base dell'accertamento.
La Corte richiama il criterio di riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare l'inesistenza oggettiva delle operazioni contestate, mentre la contribuente deve provare la realtà delle operazioni soggettivamente inesistenti, secondo quanto accertato in concreto dal giudice di merito.
Massime di principio
- In tema di operazioni commerciali contestate come inesistenti, il giudice di merito deve esaminare in modo specifico gli elementi indiziari offerti dall'Amministrazione e spiegare perché siano o meno idonei a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti.
- La motivazione della sentenza è censurabile per nullità quando, pur formalmente esistente, non consenta di ricostruire con chiarezza il percorso logico-giuridico seguito dal giudice o risulti intrinsecamente contraddittoria rispetto ai fatti accertati.
- Ai fini fiscali, la prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni incombe sull'Amministrazione finanziaria; tuttavia il giudice deve verificare in concreto la consistenza degli indizi relativi alla reale operatività del fornitore e alla compatibilità di tali elementi con la tesi della cartiera.
- Quando l'Ufficio contesta operazioni soggettivamente inesistenti, il contribuente che intenda conservare la detrazione o il trattamento fiscale favorevole deve dimostrare l'effettiva esecuzione dell'operazione con il soggetto indicato in fattura.
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