Cassazione Penale, Sentenza n. 15725/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi: 1) Nullità della traduzione delle intercettazioni in lingua moldava per omessa indicazione delle generalità dell'interprete, con conseguente nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; il ricorrente sostiene che senza l'indicazione non era possibile verificare eventuali cause di incompatibilità o ricusazione dell'interprete e che l'eccezione era stata tempestivamente sollevata in sede di riesame. 2) Violazione dell'art. 56 cod. pen.: contestazione della configurabilità del tentativo punibile per la rapina (capo 4), sostenendo che le azioni si erano limitate a sopralluoghi e che l'attuazione era sospesa in attesa del rientro di un complice da un evento futuro e incerto, quindi priva di un principio di attuazione idoneo a integrare il tentativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che l'omessa indicazione delle generalità dell'interprete renda inutilizzabili le intercettazioni o configuri nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c): la sanzione di inutilizzabilità è prevista tassativamente dall'art. 271 cod. proc. pen. per le ipotesi indicate e non include l'omessa indicazione prevista dall'art. 268, comma 2, né dalla disciplina dell'art. 89 disp. att. c.p.p.; pertanto i risultati delle intercettazioni tradotte restano utilizzabili. Sul secondo motivo ha confermato che il tentativo di rapina era configurabile: valutazione ex ante dell'idoneità degli atti, unicità e direzione non equivoca delle condotte; sopralluoghi, scambio di informazioni e pianificazione dimostravano che il piano criminoso era stato approntato e che mancava solo il rientro del complice, evento esterno e non impedente la configurabilità del tentativo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamati nel ricorso in relazione alla disciplina sugli interpreti; non hanno però determinato la nullità invocata dal ricorrente secondo la Corte, che ha ritenuto prevalente la tassatività della sanzione prevista dall'art. 271.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per chiedere nullità generale; la Corte ha escluso che l'omessa indicazione delle generalità dell'interprete rientri nelle ipotesi di nullità di cui a questa disposizione perché non attiene all'intervento e assistenza dell'imputato.
Riferito dal ricorrente in tema di incompatibilità o ricusazione dell'interprete; la Corte ha ritenuto che la possibilità di ricusazione delle parti non implichi automaticamente l'inutilizzabilità delle traduzioni per l'omissione formale contestata.
Principio di tassatività della sanzione processuale: l'inutilizzabilità delle intercettazioni è prevista solo per le ipotesi espressamente indicate da questa norma (e relative disposizioni richiamate) e non si estende all'omessa indicazione delle generalità dell'interprete prevista dall'art. 268, comma 2.
Comma 2 disciplina il contenuto della trascrizione; la Corte ha ritenuto che la violazione di tale comma non determini automaticamente inutilizzabilità ai sensi dell'art. 271. Il comma 7 è richiamato come regola per il conferimento al giudice, con formalità della perizia, dell'incarico di trascrizione e traduzione.
art. 89 disposizioni di attuazione c.p.p.
Norme tecniche sulla redazione del verbale di intercettazione; la Corte riafferma che la loro violazione non comporta di per sé l'inutilizzabilità dei risultati d'intercettazione secondo il principio di tassatività dell'art. 271.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di tentativo; la Corte ha applicato i principi giurisprudenziali sul tentativo (valutazione ex ante di idoneità e criterio di univocità degli atti) ricondotti alla normativa sul tentativo e alla giurisprudenza di legittimità.
Richiamato in riferimento al reato impossibile per inidoneità degli atti: la Corte distingue i casi di inidoneità assoluta (rea assoluta incompatibilità dello strumento) da quelli in cui gli atti preparatori o il tentativo sono comunque idonei ex ante.
Massime di principio
- L'omessa indicazione delle generalità dell'interprete nelle trascrizioni/intercettazioni non comporta automaticamente inutilizzabilità delle intercettazioni: la sanzione dell'inutilizzabilità è prevista tassativamente dall'art. 271 c.p.p. per ipotesi specifiche.
- Per configurare una nullità processuale ai sensi dell'art. 178 c.p.p. occorre che l'omissione riguardi vizi che attengano direttamente all'intervento e all'assistenza dell'imputato; omissioni meramente formali nel verbale di intercettazione non sempre integrano tale nullità.
- La valutazione della configurabilità del tentativo va fatta ex ante, valutando l'idoneità degli atti alla luce della prognosi postuma: non è necessaria la prova che il reato fosse prossimo alla consumazione, ma che gli atti fossero idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione.
- Atti preparatori come sopralluoghi, scambio di informazioni e dettagliata pianificazione possono integrare il requisito dell'univocità quando rivelino la volontà definitiva di passare alla fase esecutiva; l'assenza temporanea di un complice o il rinvio per un evento futuro non esclude automaticamente il tentativo se il piano è già approntato.
- Il principio di tassatività delle sanzioni processuali limita l'estensione delle ipotesi di inutilizzabilità delle prove: per contestare utilizzabilità di intercettazioni bisogna riferirsi alle ipotesi specifiche previste dalla legge o dimostrare un vizio che incida direttamente sui diritti di difesa dell'imputato.
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