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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42832/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che lo ha prosciolto per il capo B) (perché l'azione penale era improcedibile per difetto di querela) e ha rideterminato la pena per il capo A) riqualificandolo ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (spaccio). I motivi di ricorso denunciavano: omissione di pronuncia su questioni devolute (primo motivo); violazione di legge e vizio di motivazione nella riconsiderazione della fattispecie di spaccio e nella valutazione delle prove (secondo motivo); vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche (terzo motivo); carenze nella motivazione del trattamento sanzionatorio (quarto motivo); mancato riconoscimento della prescrizione a seguito della riqualificazione ex art. 73, comma 5 (quinto motivo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo con riferimento al capo B) perché il proscioglimento per difetto di querela rende l'imputato privo di interesse ad impugnare quella pronuncia. Quanto al capo A), ha constatato carenza di motivazione della Corte di appello in relazione alle deduzioni difensive e alla valutazione del materiale probatorio; ciò avrebbe imposto l'annullamento con rinvio. Tuttavia, essendo nel frattempo intervenuta la prescrizione del reato (termine massimo pari a 7 anni e 6 mesi decorrente dal 05/05/2013, con sospensioni complessive indicate nel provvedimento), la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A) perché il reato si è estinto per prescrizione, e ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto al capo B).

Norme richiamate

  • artt. 586, 83, 590 cod. pen.

    Norme penali richiamate nell'imputazione originaria; nella sentenza di merito i fatti relativi al capo B) sono stati prosciolti per difetto di querela (improcedibilità) e il capo A) è stato riconsiderato rispetto alla fattispecie della cessione di stupefacenti

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La Corte di appello ha riqualificato il fatto ai sensi del comma 5 (ipotesi aggravata o diversa della normativa sugli stupefacenti); la riqualificazione ha rilievo anche per il calcolo della prescrizione, su cui si è poi basata la Cassazione per dichiarare estinto il reato

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento di principio: non è consentito impugnare una pronuncia di improcedibilità per mancanza di querela deducendo la mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art.129, perché l'imputato non ha interesse a impugnare quella decisione

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020

    Norma che ha consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti; la Corte segnala che la temporalità di tale regime è stata poi prorogata

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello omette di motivare in relazione ai motivi aggiunti e alla valutazione delle prove, ciò costituisce vizio che può giustificare l'annullamento con rinvio; tuttavia, se nel frattempo è maturata la prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • Un proscioglimento per difetto di querela (improcedibilità) rende in genere privo di interesse l'impugnazione di quella pronuncia da parte dell'imputato; non è quindi ammissibile dedurre la mancata valutazione di cause di proscioglimento contro una decisione di improcedibilità.
  • La riqualificazione della fattispecie (es. ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990) può incidere sul termine di prescrizione: è fondamentale calcolare con precisione i termini e le sospensioni procedurali quando si contesta o si invoca la prescrizione.
  • Quando si nega l'applicazione delle attenuanti generiche il giudice deve fornire specifica e adeguata motivazione; l'assenza di questa può costituire motivo di annullamento per vizio di motivazione.
  • Per difese efficaci in situazioni analoghe: sollevare espressamente le eccezioni sulla decorrenza della prescrizione e sulle sospensioni, documentare e contestare punto per punto la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito, e chiedere, se opportuno, il rinvio per consentire nuova valutazione del materiale probatorio qualora la prescrizione non sia intervenuta.

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