Cassazione Civile, Ordinanza n. 00694/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli dalla società originariamente datrice di lavoro, emesso all'esito di una procedura di mobilità ex L. n. 223/1991, sostenendo che il subentro di altra società nella gestione del servizio regionale di emergenza "118" integrasse un trasferimento d'azienda o comunque una vicenda traslativa tale da imporre la prosecuzione del rapporto alle dipendenze del soggetto subentrante. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente valutato gli elementi di fatto e trascurato circostanze rilevanti ai fini della configurabilità del trasferimento d'azienda. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 31 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che, anche a prescindere da una cessione di azienda in senso tecnico, la vicenda concreta dovesse comunque essere ricondotta a un trasferimento idoneo a far operare la norma invocata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che la Corte d'appello si era conformata a un precedente di legittimità relativo alla medesima vicenda, nel quale era stata esclusa la sussistenza di un trasferimento d'azienda o di altra vicenda traslativa rilevante ai sensi dell'art. 2112 c.c. L'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, coerente con il precedente giudizio, ha quindi sorretto la legittimità del licenziamento intimato dalla società cedente/subentrante, con conseguente infondatezza di tutte le domande del lavoratore. Il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La norma non è stata ritenuta applicabile perché, in base all'accertamento di merito e al precedente di legittimità richiamato, nella fattispecie non ricorreva una vicenda traslativa qualificabile come trasferimento d'azienda o equivalente.
La Corte ha escluso che la vicenda concreta integrasse i presupposti di applicazione della disposizione, non essendo emersa una vicenda traslativa, neppure diversa dalla cessione d'azienda, idonea a determinare il subentro nei rapporti di lavoro.
È richiamata come base della procedura di mobilità all'esito della quale è stato intimato il licenziamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Perché operi la prosecuzione automatica del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c. è necessario che, in fatto, ricorra un effettivo trasferimento di azienda o di ramo, non essendo sufficiente il mero subentro nella gestione di un servizio se manca una vicenda traslativa rilevante.
- L'art. 31 d.lgs. n. 165/2001 richiede comunque una vicenda di trasferimento idonea a giustificare il passaggio del personale; in assenza di tale presupposto, la norma non può essere invocata per contestare la legittimità del licenziamento.
- Quando il giudice di merito si conforma a un precedente di legittimità relativo alla medesima fattispecie e l'accertamento istruttorio è coerente con quel precedente, la censura di violazione di legge che in realtà mira a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale è destinata a essere respinta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00672/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00673/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00674/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00680/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00682/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00683/2023 del 12/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →