Salta al contenuto
Parere

Parere n. 141/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Luca Falo' e William Caprarese contro il Ministero dell’Interno, per l’annullamento del decreto del Capo della Polizia di Stato del 1° aprile 2022 recante il mancato accoglimento della proposta del Questore di Pescara di promozione per merito straordinario e della concessione dell’encomio solenne in luogo della promozione e degli atti presupposti.

Giustizia amministrativa202400003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dei decreti del Capo della Polizia del 1° aprile 2022 che hanno negato la promozione per merito straordinario e concesso l'encomio solenne per un intervento di soccorso durante un incendio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato i decreti del Capo della Polizia del 1° aprile 2022 e il verbale del Consiglio per le Ricompense per meriti straordinari e speciali del 10 novembre 2021, deducendo la violazione dell'art. 72 del d.P.R. n. 335/1982, dell'art. 3 della legge n. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e vizi di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e disparità di trattamento. Essi sostenevano che l'intervento, consistito nel soccorso e nel salvataggio di residenti intrappolati in uno stabile incendiato, integrasse i presupposti per la promozione per merito straordinario. Veniva inoltre invocato un episodio analogo, verificatosi circa sette mesi dopo, nel quale altri appartenenti al medesimo ufficio avevano ottenuto la promozione. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso relativamente all'assistente capo, poiché il decreto gli era stato notificato il 22 giugno 2022 e il ricorso era stato notificato il 19 novembre 2022, nonché l'inammissibilità del ricorso collettivo e l'infondatezza delle censure.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio e ha accolto l'eccezione di tardività nei confronti dell'assistente capo, dichiarando il ricorso irricevibile per tale ricorrente perché proposto oltre il termine decadenziale di 120 giorni decorrente dalla notificazione del decreto. Quanto all'altro ricorrente, ha ritenuto infondato il ricorso. La valutazione dell'Amministrazione circa la mancata sussistenza dei presupposti per la promozione per merito straordinario è espressione di ampia discrezionalità ed è sindacabile soltanto in presenza di travisamento dei fatti o di macroscopica illogicità, arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza. Nel caso concreto l'intervento, pur meritevole e premiato con l'encomio solenne, è stato valutato dall'Amministrazione come non idoneo alla promozione, sulla base di una ricostruzione non illogica e non macroscopicamente erronea. È stata inoltre ritenuta inammissibile la censura di disparità di trattamento, poiché il diverso episodio richiamato dai ricorrenti non coincideva con quello oggetto di valutazione e ogni operazione presentava autonomia e peculiarità proprie. La domanda cautelare è stata assorbita.

Osservazioni

Tardività del ricorso per l'assistente capo

Il ricorso straordinario notificato il 19 novembre 2022 è tardivo rispetto al decreto notificato il 22 giugno 2022, essendo decorso il termine decadenziale di 120 giorni; il ricorso è pertanto irricevibile nei confronti di tale ricorrente.

Promozione per merito straordinario e discrezionalità amministrativa

La valutazione dei presupposti per la promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è ampiamente discrezionale. Il sindacato è ammesso soltanto in presenza di travisamento dei fatti o di macroscopica illogicità, arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza. Nel caso concreto tali vizi non sono stati ravvisati.

Disparità di trattamento

La comparazione con un diverso episodio di incendio è inammissibile, poiché ogni operazione di soccorso possiede autonomia e peculiarità proprie. In assenza di identità o sostanziale omogeneità dei fatti valutati non può configurarsi disparità di trattamento.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario deve essere proposto entro il termine decadenziale di 120 giorni decorrente, per il destinatario, dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto impugnato.

  • art. 72 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335

    La promozione per merito straordinario presuppone una valutazione dell'Amministrazione circa la particolare rilevanza e meritevolezza dell'attività svolta; tale valutazione è connotata da ampia discrezionalità.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti impugnati, senza che il Consiglio di Stato abbia ravvisato un difetto motivazionale rilevante.

  • art. 97 Costituzione

    È stato invocato per sostenere la disparità di trattamento, ma il Consiglio di Stato ha escluso la comparabilità tra gli episodi posti a raffronto.

  • art. 69 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335

    È richiamato quale base della competenza della Commissione per il personale del ruolo dei Sovrintendenti nella procedura di conferimento del riconoscimento premiale.

Massime di principio

  • La valutazione dei presupposti per la promozione per merito straordinario del personale della Polizia di Stato costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e può essere sindacata soltanto in presenza di travisamento dei fatti o di vizi macroscopici di illogicità, arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza.
  • La mera opinabilità della valutazione amministrativa relativa al merito straordinario non determina l'illegittimità del provvedimento, se la ricostruzione dei fatti e la motivazione non presentano errori macroscopici o manifesta illogicità.
  • La disparità di trattamento non è configurabile mediante il semplice confronto con un diverso episodio, quando le operazioni presentino autonomia e peculiarità proprie e non sussista identità o sostanziale omogeneità dei fatti valutati.
  • Nel ricorso straordinario, il termine decadenziale di 120 giorni decorre, per ciascun destinatario, dalla notificazione o dalla piena conoscenza dell'atto impugnato; la notificazione oltre tale termine comporta l'irricevibilità del ricorso nei confronti di quel ricorrente.

Ricorso straordinario sulla promozione per merito straordinario

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da due appartenenti alla Polizia di Stato contro il Ministero dell'Interno, avverso i decreti del Capo della Polizia del 1° aprile 2022. Gli atti avevano negato la promozione per merito straordinario, proposta dal Questore di Pescara, concedendo invece l'encomio solenne per un intervento di soccorso durante un incendio.

Fatti e procedimento premiale

I ricorrenti erano intervenuti in uno stabile incendiato a Pescara, contribuendo a trarre in salvo numerosi residenti. Il Questore li aveva segnalati per la promozione per merito straordinario, mentre per gli altri operatori intervenuti era stato proposto l'encomio solenne.

Il Consiglio per le Ricompense per meriti straordinari e speciali aveva tuttavia ritenuto che l'intervento costituisse attività di soccorso pubblico svolta nell'ambito dei compiti ordinari dell'ufficio, con il concorso dei Vigili del Fuoco, senza profili di eccezionalità o concreto e grave pericolo di vita tali da giustificare la promozione. La Commissione per il personale del ruolo dei Sovrintendenti, ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. n. 335/1982, aveva quindi proposto l'encomio solenne, cui si erano conformati i decreti impugnati.

Motivi di ricorso

I ricorrenti hanno dedotto:

  • la violazione dell'art. 72 del d.P.R. n. 335/1982 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990;
  • il difetto di motivazione e di istruttoria;
  • il travisamento dei fatti, l'illogicità e l'incongruenza della motivazione;
  • la violazione dell'art. 97 Cost. per disparità di trattamento;
  • l'erronea mancata considerazione del pericolo corso e del risultato conseguito;
  • la comparabilità con un successivo incendio per il quale altri colleghi avevano ottenuto la promozione.

Tardività del ricorso

Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso relativamente all'assistente capo. Il decreto gli era stato notificato il 22 giugno 2022, mentre il ricorso era stato notificato il 19 novembre 2022.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'eccezione, ritenendo superato il termine decadenziale di 120 giorni previsto per il ricorso straordinario. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile nei confronti di tale ricorrente.

Limiti del sindacato sulla promozione per merito straordinario

Con riferimento all'altro ricorrente, il Consiglio di Stato ha ribadito che la valutazione dell'Amministrazione sui presupposti della promozione per merito straordinario è caratterizzata da ampia discrezionalità. Il giudice può intervenire soltanto quando emergano travisamento dei fatti o vizi macroscopici quali illogicità, arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza.

Il Collegio ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sezione II, 2 febbraio 2022, n. 716. Ha inoltre precisato che la mera opinabilità della valutazione amministrativa non è sufficiente a determinare l'illegittimità dell'atto.

Nel caso concreto, l'intervento è stato riconosciuto come pregevole e ha dato luogo all'encomio solenne, ma l'Amministrazione lo ha ritenuto non idoneo alla promozione straordinaria. Tale valutazione è stata ritenuta fondata su una ricostruzione dei fatti non illogica e priva di errori macroscopici. Il primo motivo è stato quindi respinto.

Esclusione della disparità di trattamento

La censura relativa alla disparità di trattamento è stata ritenuta inammissibile. Il diverso incendio verificatosi circa sette mesi dopo non costituiva un fatto identico a quello oggetto del ricorso. Secondo il parere, ogni operazione di soccorso ha una propria autonomia e specificità; in mancanza di identità del fatto valutato, non è possibile desumere una disparità di trattamento dal diverso esito premiale.

Conclusione

La Sezione ha espresso parere nel senso che il ricorso fosse dichiarato:

  • irricevibile nei confronti dell'assistente capo, per tardività;
  • infondato nei confronti del vice sovrintendente, per assenza di vizi macroscopici nella valutazione discrezionale dell'Amministrazione.

La richiesta cautelare è stata assorbita.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.