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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30717/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in relazione a hashish, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto come di lieve entità ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990; 2) vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità; 3) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa contestava, in sostanza, la valutazione del dato ponderale e degli altri indici valorizzati dai giudici di merito, nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate la prima e la seconda censura, rilevando che la Corte d'appello aveva motivato in modo completo e logico sulla non riconducibilità del fatto all'ipotesi di lieve entità, valorizzando il quantitativo di hashish idoneo a ricavare 390 dosi medie singole, la suddivisione in dosi pronte alla cessione, il rinvenimento di materiale per il confezionamento, l'assenza di fonti lecite di reddito, i precedenti penali e le risultanze delle operazioni di osservazione, dalle quali emergevano contatti con più persone che si recavano presso l'abitazione del ricorrente, indice di un'attività di spaccio organizzata e non occasionale. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il principio per cui il diniego può essere legittimamente fondato sulla mancanza di elementi positivi e che non è sufficiente il solo stato di incensuratezza; ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale che aveva escluso la presenza di elementi favorevoli. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    La Corte ha escluso la configurabilità della lieve entità del fatto, ritenendo che gli indici concreti valorizzati dai giudici di merito fossero incompatibili con l'ipotesi attenuata.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo in assenza di elementi positivi favorevoli; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125

    Richiamato come riforma che ha inciso sull'art. 62-bis c.p., escludendo che la sola incensuratezza basti per concedere le attenuanti generiche.

  • Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilità può comportare oneri economici a carico del ricorrente quando sia ascrivibile a sua colpa.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti, la qualificazione del fatto come di lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici fattuali rilevanti; il dato ponderale, la confezione in dosi pronte alla cessione, la disponibilità di strumenti per il confezionamento, l'assenza di redditi leciti, i precedenti e le modalità organizzate dell'attività possono escludere l'applicabilità dell'ipotesi attenuata.
  • Quando la sentenza di merito dia una motivazione completa, coerente e non illogica sulla sussistenza della responsabilità e sulla qualificazione giuridica del fatto, in cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio sotto forma di mera critica al merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con la mancanza di elementi positivi valorizzabili; il solo stato di incensuratezza non impone la concessione del beneficio.
  • Ai fini della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche non è necessario confutare analiticamente ogni deduzione delle parti, essendo sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi, purché sia dato conto delle specifiche osservazioni difensive.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non sia esclusa la colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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