Cassazione Penale, Sentenza n. 35117/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 17/10/2023 che aveva confermato la condanna (4 mesi di arresto e 16.000 euro di ammenda) per la realizzazione di due strutture prefabbricate ad uso residenziale senza permesso di costruire (art. 44 lett. c), D.P.R. n. 380/2001) e senza autorizzazione paesaggistica (art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004). Il ricorrente deduce: 1) omessa motivazione circa la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, sostenendo che ne ricorrevano i presupposti; 2) eccessiva severità della determinazione della pena e ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante la demolizione delle opere prima dell'inizio del processo (atto che il ricorrente sostiene essere stato spontaneo), con richiesta di differenziazione del trattamento rispetto agli altri imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: a) il ricorrente era già titolare di una condanna irrevocabile (sentenza del 2/02/2023 divenuta irrevocabile il 29/04/2023) a tre anni di reclusione per reati contro il patrimonio, pena che rende ostativo il riconoscimento della sospensione condizionale della pena; pertanto il ricorrente non ha interesse concreto a far rimuovere un'eventuale carenza motivazionale su un beneficio che per legge non può essergli concesso; b) la Corte d'appello ha valutato correttamente che la demolizione, intervenuta tardivamente e non spontaneamente secondo il giudice, non rilevava come circostanza attenuante e ha inoltre considerato i precedenti penali del ricorrente; c) non è vizio motivazionale l'analogia di trattamento rispetto ad altri imputati quando i fatti, le tipologie e la responsabilità non sono omogenei (il ricorrente non era in concorso con gli altri). Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Richiamata come norma procedurale relativa alla definizione del ricorso; indica la disciplina procedurale applicata per la definizione del ricorso.
art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001
Norma del testo unico dell'edilizia riguardante la necessità del permesso di costruire; la condotta contestata è stata qualificata come realizzazione di opere senza permesso di costruire.
art. 181 comma 1 d.lgs. n. 42/2004
Norma del Codice dei beni culturali e del paesaggio che sanziona le opere eseguite in assenza delle autorizzazioni previste per le aree vincolate paesaggisticamente; la condotta è stata ritenuta anche in violazione di tale vincolo.
Norma procedurale che permette alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso imputabile a colpa del ricorrente, di condannarlo al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per disporre la condanna pecuniaria di Euro 3.000,00.
Corte Costituzionale sent. 7-13 giugno 2000, n. 186
Citata nella motivazione come principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso può essere ascrivibile a colpa del ricorrente e giustificare l'addebito delle spese e dei versamenti equitativi.
Massime di principio
- Se il ricorrente ha una condanna irrevocabile che rende ostativo un determinato beneficio (es. sospensione condizionale della pena), non ha interesse concreto a far valere carenze motivazionali relative a quel beneficio e il ricorso su tale punto può essere dichiarato inammissibile.
- La demolizione delle opere può valere come fatto attenuante solo se è spontanea, tempestiva e rilevante rispetto al reato: interventi tardivi o eseguiti dopo aver ricevuto ordini o a seguito di procedimento non sono necessariamente valutati come circostanza attenuante.
- La differente valutazione del trattamento sanzionatorio rispetto ad altri imputati non è automaticamente indice di vizio motivazionale: occorre dimostrare omogeneità sia soggettiva che oggettiva (concorso nello stesso reato, identica tipologia e portata di condotte) per pretendere uniformità di pena.
- La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti/spiegative rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi logici-giuridici gravi o violazioni di legge.
- Quando si impugna una sentenza, è fondamentale verificare l'esistenza di precedenti o condanne irrevocabili che possano incidere sui benefici e sui rimedi richiesti; tale documentazione deve essere tempestivamente considerata e allegata alla difesa.
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