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Sentenza

Sentenza del 25/03/2025 n. 7955 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso dell’IRBA versata alla Regione Piemonte, ritenendo il tributo incompatibile con il diritto dell’Unione europea. La CTP di Torino, con sentenza n. 328/22, aveva respinto il ricorso perché considerava la società semplice soggetto incaricato della riscossione, mentre la CGT di secondo grado del Piemonte aveva accolto l’appello: secondo il giudice regionale, il rimborso spettava all’erogatore se l’Amministrazione non provava che il tributo fosse stato trasferito ai consumatori finali. La Regione ha proposto ricorso per Cassazione articolato in quattro motivi: violazione delle regole sul rimborso e sull’onere della prova; omesso esame della presunta traslazione dell’imposta; erronea valutazione della traslazione sui grossisti e del rischio di arricchimento senza causa; mancato svolgimento di un’indagine tecnica richiesta dalla Regione. La Corte ha rilevato preliminarmente d’ufficio che la Regione non era legittimata passivamente nella controversia di rimborso: la legittimazione spettava in via esclusiva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La decisione

La Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza d’appello e dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della società, perché la causa di rimborso non poteva essere proposta contro la Regione Piemonte, priva di legittimazione passiva. La Corte ha chiarito che l’IRBA era incompatibile con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE: il gettito, destinato genericamente al bilancio regionale e agli interventi per eventi calamitosi, non era collegato direttamente a una finalità specifica ambientale o di tutela della salute. La norma nazionale che faceva salve le obbligazioni tributarie anteriori alla soppressione non può mantenere efficace il prelievo incompatibile con il diritto UE; il tributo non era quindi dovuto neppure per le annualità precedenti al 2021. In caso di pagamento indebito, il fornitore è legittimato a presentare l’istanza di rimborso, ma il soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle Dogane, cui competono gestione, accertamento e riscossione del tributo. Le questioni sui quattro motivi della Regione — traslazione, onere probatorio, arricchimento senza causa e indagine tecnica — non sono state decise nel merito, una volta rilevato il difetto di legittimazione passiva della Regione. Spese di tutti i gradi integralmente compensate per l’evoluzione normativa e interpretativa e la complessità della materia. Decisione assunta il 14 gennaio 2015 e depositata il 25 marzo 2025.

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/118/CE, art. 1, par. 2

    «Finalità specifica», ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, non può considerarsi la previsione del finanziamento di un fondo del bilancio regionale avente come scopo gli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale, perché qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio e si tratta di spese generali che possono essere finanziate dal gettito di imposte di qualsiasi natura.

    Un’imposta indiretta aggiuntiva sui prodotti soggetti ad accisa è ammessa solo se persegue una finalità specifica e rispetta le condizioni previste dalla disciplina unionale. La destinazione a spese generali o a un fondo regionale per calamità non basta: occorre un nesso diretto tra il gettito e una finalità qualificata, ad esempio ambientale o di tutela della salute.

  • Legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 6, comma 1, lett. c)

    La modifica legislativa, quindi, ha riguardato il profilo soggettivo, nel senso che il soggetto passivo del rapporto tributario vien individuato non più nel «consumatore» del carburante bensì nel «concessionario» dell'impianto stesso (ovvero per sua delega, nella società petrolifera unica fornitrice), il quale non è più tenuto a «riscuotere» l'imposta ma deve «versarla direttamente».

    La disciplina originaria indicava il consumatore come soggetto cui l’imposta era dovuta e attribuiva all’erogatore la riscossione. La successiva disciplina nazionale ha invece individuato nel concessionario dell’impianto, o nella società petrolifera delegata, il soggetto tenuto al versamento diretto; la qualificazione del ruolo dell’operatore va quindi letta considerando la successione normativa.

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 13

    Gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, e trasmettono alle regioni i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori.

    La gestione statale delle dichiarazioni, dell’accertamento e della liquidazione, unitamente all’applicazione delle regole sulle accise per gli aspetti non disciplinati, sostiene la conclusione che la legittimazione passiva per la domanda di rimborso compete all’Amministrazione finanziaria e non alla Regione beneficiaria del gettito.

  • Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29, comma 2

    In caso di pagamento indebito, il fornitore è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 428 del 1990.

    Per il tributo indebitamente versato, il fornitore può chiedere il rimborso all’Amministrazione finanziaria. La domanda va rivolta all’amministrazione competente alla gestione del tributo, individuata dalla Corte nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

  • Codice di procedura civile, art. 382, comma 3

    In conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta, e va dichiarato inammissibile il ricorso originario.

    Quando emerge che la causa non poteva essere proposta contro la parte convenuta, la Cassazione può cassare senza rinvio la decisione impugnata e dichiarare inammissibile la domanda originaria, senza rimettere la causa al giudice di merito.

Massime di principio

  • In una domanda di rimborso tributario, occorre distinguere tra chi ha incassato o beneficiato del gettito e l’amministrazione cui la legge attribuisce gestione, accertamento e riscossione: la legittimazione passiva può spettare a quest’ultima, non all’ente territoriale beneficiario.
  • Il difetto di legittimazione passiva può essere rilevato d’ufficio anche in Cassazione se non è stato oggetto di discussione e decisione nel merito; quando la domanda non poteva essere proposta contro il convenuto, la Cassazione può cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile il ricorso originario.
  • Un prelievo aggiuntivo sui prodotti soggetti ad accisa è incompatibile con la direttiva 2008/118/CE se ha solo finalità generiche di bilancio. Per configurare una finalità specifica serve un collegamento diretto tra imposta e uso del gettito per lo scopo qualificato, oppure una struttura del tributo idonea a perseguirlo.
  • Se un tributo è incompatibile con il diritto UE, il diritto al rimborso può riguardare anche i periodi anteriori alla sua soppressione: una norma interna di salvaguardia delle obbligazioni pregresse non può mantenere l’efficacia di un’imposizione contraria al diritto dell’Unione.
  • La pronuncia non decide nel merito le contestazioni sulla traslazione del tributo, sull’onere della prova o sull’arricchimento senza causa: tali questioni restano subordinate alla corretta individuazione dell’amministrazione convenuta e non vanno considerate risolte dalla decisione.

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