Sentenza del 25/03/2025 n. 7956 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso dell’IRBA versata per la benzina, compresa l’annualità 2018, dopo il diniego della Regione. La CTP di Torino aveva respinto il ricorso per difetto di titolarità del diritto al rimborso, ritenendo soggetto passivo il consumatore finale; la CGT di secondo grado del Piemonte aveva invece riconosciuto la legittimazione del fornitore e l’incompatibilità dell’imposta con il diritto UE. La Regione ha proposto cinque motivi, contestando l’omessa pronuncia sulla traslazione del tributo e sull’arricchimento, la violazione delle regole sul rimborso e sull’onere della prova, carenze motivazionali e istruttorie, nonché l’errata decorrenza del termine biennale di decadenza per il rimborso del 2018.
La decisione
La Cassazione ha rilevato d’ufficio che la Regione Piemonte non è il soggetto legittimato passivamente nelle controversie per il rimborso dell’IRBA: tale legittimazione spetta in via esclusiva all’Agenzia delle Dogane, data la natura erariale del tributo e il ruolo statale nelle attività di gestione, accertamento e riscossione. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della CGT e dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della società, poiché la causa non poteva essere proposta contro la Regione. Le questioni sui cinque motivi di ricorso, sulla traslazione e sul termine di decadenza non sono state decise nel merito. Spese di tutti i gradi interamente compensate per l’evoluzione normativa e interpretativa e la complessità della materia.
Norme richiamate
Art. 3, comma 13, legge n. 549/1995
In caso di pagamento indebito, il fornitore è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell' art. 29 , comma 2, della legge n. 428 del 1990 . Per quanto riguarda, invece, la legittimazione passiva, ad avviso di questa Corte, compete all'Agenzia delle dogane.
La disciplina dell’IRBA rinvia, per gli aspetti non regolati specificamente, alle norme sulle accise e attribuisce all’amministrazione finanziaria statale le funzioni rilevanti per la gestione del tributo. Per la Cassazione, ne consegue che l’Agenzia delle Dogane è il soggetto contro cui deve essere proposta la domanda di rimborso.
Art. 29, comma 2, legge n. 428/1990
In caso di pagamento indebito, il fornitore è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell' art. 29 , comma 2, della legge n. 428 del 1990 . Per quanto riguarda, invece, la legittimazione passiva, ad avviso di questa Corte, compete all'Agenzia delle dogane.
Il fornitore che ha pagato l’imposta indebitamente è legittimato a chiederne il rimborso all’Amministrazione finanziaria. La decisione individua però nell’Agenzia delle Dogane, e non nella Regione beneficiaria del gettito, il legittimato passivo.
Art. 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE
«Finalità specifica», ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, non può considerarsi la previsione del finanziamento di un fondo del bilancio regionale avente come scopo gli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale, perché qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio e si tratta di spese generali che possono essere finanziate dal gettito di imposte di qualsiasi natura.
Un’imposta indiretta aggiuntiva su prodotti soggetti ad accisa è compatibile con il diritto UE solo se ha una finalità specifica, ulteriore rispetto al generico reperimento di entrate, e rispetta le condizioni previste dalla disciplina europea. Il mero finanziamento del bilancio regionale o di spese generali non soddisfa tale requisito.
Art. 4, paragrafo 3, Trattato sull’Unione europea
Tale principio va posto in relazione con il principio di effettività che rinviene il suo fondamento nell'art. 4, paragrafo 3, Trattato UE in base al quale le norme interne non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico comunitario, il quale impone la leale cooperazione tra l'Unione e gli Stati Membri per assicurare l'adempimento degli obblighi posti dalle norme comunitarie.
Le norme e le procedure nazionali non possono impedire o rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al rimborso di tributi riscossi in violazione del diritto UE; gli Stati membri devono cooperare lealmente per garantire l’effettività di tale diritto.
In conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell' art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta, e va dichiarato inammissibile il ricorso originario.
Quando in Cassazione emerge che la causa non poteva essere proposta contro il soggetto convenuto, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio e il ricorso introduttivo è dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nelle domande di rimborso di un tributo, occorre identificare correttamente l’amministrazione legittimata passivamente: il fatto che il gettito sia destinato a una Regione non basta a rendere la Regione convenibile, se la natura e la gestione del tributo sono statali.
- Per l’IRBA, secondo questa decisione, il fornitore che ha versato il tributo deve presentare la domanda di rimborso all’Amministrazione finanziaria e agire contro l’Agenzia delle Dogane, non contro la Regione destinataria del gettito.
- La Cassazione può rilevare d’ufficio il difetto di legittimazione anche se il merito è stato deciso nei gradi precedenti, quando la questione non è stata effettivamente discussa e decisa nel contraddittorio.
- Se la causa è proposta contro un soggetto privo di legittimazione passiva, la Cassazione può cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile il ricorso originario; in tal caso le questioni di merito e le eccezioni ulteriori possono restare senza decisione.
- Un tributo aggiuntivo su prodotti soggetti ad accisa non è giustificato dal solo finanziamento generico del bilancio pubblico: deve perseguire una finalità specifica e deve sussistere un collegamento effettivo tra il gettito e tale finalità.
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