Sentenza del 25/03/2025 n. 7957 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso dell’IRBA versata sulla benzina per autotrazione, tributo incompatibile con il diritto dell’Unione europea, e aveva impugnato il diniego. La CTP di Torino, con sentenza n. 794/2022, aveva respinto il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte aveva invece accolto l’appello, riconoscendo il rimborso anche per le annualità anteriori al 2021 e ritenendo non dimostrati la traslazione dell’imposta sul consumatore e l’indebito arricchimento. La Regione ha proposto sei motivi di cassazione, contestando, tra l’altro, l’omessa pronuncia e l’insufficiente motivazione sulla traslazione e sull’arricchimento, la violazione delle regole sul rimborso e sull’onere della prova, la mancata attività istruttoria e l’inammissibilità dei rimborsi per gli anni precedenti al 2021. La Cassazione ha deciso preliminarmente d’ufficio una questione assorbente: la Regione non è il soggetto legittimato passivamente, poiché l’IRBA è un tributo erariale e la legittimazione per le istanze di rimborso spetta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La decisione
La Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza d’appello e dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della società, perché la domanda di rimborso era stata proposta contro la Regione, priva di legittimazione passiva; il soggetto legittimato è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Di conseguenza, la Corte non ha deciso nel merito i sei motivi della Regione sulla traslazione dell’imposta, sull’arricchimento, sulla prova e sulla salvaguardia delle obbligazioni anteriori al 2021. Ha tuttavia ribadito che l’IRBA è incompatibile con il diritto UE per mancanza di una finalità specifica e che non è dovuta neppure per le annualità anteriori al 2021, disapplicando la disciplina nazionale e regionale che ne salvaguardava gli effetti pregressi. Spese dei giudizi di merito e di cassazione interamente compensate, per l’evoluzione normativa e interpretativa e la complessità della materia.
Norme richiamate
Art. 29, comma 2, della legge n. 428/1990
In caso di pagamento indebito, il fornitore è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell' art. 29 , comma 2, della legge n. 428 del 1990 .
La domanda di rimborso per IRBA indebitamente versata deve essere presentata dal fornitore che ha effettuato il versamento, non dal consumatore finale.
Art. 3, comma 13, della legge n. 549/1995
Gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, e trasmettono alle regioni i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori.
La gestione statale degli adempimenti, dell’accertamento e della liquidazione conferma la natura erariale del tributo e sostiene la legittimazione passiva dell’Agenzia delle Dogane nelle controversie di rimborso.
Art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE
Con specifico riferimento alla nozione di finalità specifica, la Corte di giustizia, nell'ordinanza richiamata, ha rilevato che l'IRBA "persegue solo una finalità generica di supporto al bilancio degli enti territoriali" (punto 38), per poi concludere che l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella italiana istitutiva di un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che "non si può ritenere che tale imposta abbia una \"finalità specifica\" ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti locali".
Un’imposta indiretta aggiuntiva sui prodotti sottoposti ad accisa è ammessa solo se persegue una finalità specifica, distinta dal generico finanziamento del bilancio, e rispetta le regole UE applicabili. L’IRBA piemontese non soddisfaceva tale requisito.
Art. 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea
Tale principio va posto in relazione con il principio di effettività che rinviene il suo fondamento nell'art. 4, paragrafo 3, Trattato UE in base al quale le norme interne non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico comunitario, il quale impone la leale cooperazione tra l'Unione e gli Stati Membri per assicurare l'adempimento degli obblighi posti dalle norme comunitarie.
Le regole interne non possono ostacolare in modo impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto UE al rimborso dei tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione.
In conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell' art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta, e va dichiarato inammissibile il ricorso originario.
Quando la causa non poteva essere proposta nei confronti della parte convenuta, la Cassazione cassa senza rinvio la decisione impugnata e dichiara inammissibile la domanda originaria.
Massime di principio
- Prima di esaminare il diritto sostanziale al rimborso, va individuato correttamente il soggetto passivamente legittimato: la destinazione territoriale del gettito non basta, da sola, a rendere la Regione destinataria della domanda.
- Per l’IRBA, tributo qualificato come erariale e gestito negli aspetti essenziali dall’amministrazione finanziaria statale, la domanda di rimborso va rivolta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; una domanda proposta contro la Regione è inammissibile.
- Le imposte indirette aggiuntive sui prodotti sottoposti ad accisa sono compatibili con la direttiva 2008/118/CE soltanto se hanno una finalità specifica effettiva, non meramente di bilancio, e rispettano le condizioni previste dalla disciplina unionale.
- Se un tributo è incompatibile con il diritto UE, il diritto al rimborso può riguardare anche i periodi anteriori alla sua soppressione; le norme interne che mantengono gli effetti delle obbligazioni pregresse devono essere disapplicate quando contrastano con il diritto dell’Unione.
- Nel caso concreto la Cassazione non ha deciso le contestazioni regionali sulla traslazione dell’imposta e sull’indebito arricchimento: tali questioni non vanno considerate risolte dalla pronuncia, che ha definito la causa sulla sola carenza di legittimazione passiva della Regione.
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