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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28182/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasceva da un rapporto di fornitura di oro tra una società fornitrice e una società acquirente, assistito da una fideiussione prestata da altra società fino a euro 600.000. Le attrici sostenevano che non fossero dovute le somme pretese, contestavano in particolare la genuinità di un documento di trasporto del 5 gennaio 2010 relativo a una asserita consegna di 15 kg di oro e la conseguente fattura di euro 330.000, deducendo che l'assegno e gli altri titoli sarebbero stati consegnati solo a garanzia e poi illegittimamente portati all'incasso; chiedevano inoltre il risarcimento dei danni per protesto illegittimo e lamentavano ulteriori inadempimenti, compresa la mancata consegna di una partita di oro già pagata anticipatamente. La convenuta aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per il pagamento del proprio credito verso la società acquirente e verso la fideiubente. In primo grado il Tribunale aveva respinto la querela di falso e tutte le domande attoree, condannando la società acquirente e la fideiubente al pagamento di euro 600.000 e l'acquirente anche di un'ulteriore somma. In appello, la Corte territoriale aveva sostanzialmente confermato la decisione, modificando solo la liquidazione delle spese. Con il ricorso per cassazione le ricorrenti denunciavano, in sintesi, omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente dato per provata la fornitura e il credito sulla base del possesso degli assegni e di una lettera del legale della controparte, senza valorizzare gli elementi contrari prodotti, e che aveva illegittimamente negato l'ammissione di una CTU che ritenevano necessaria per accertare la falsità del documento e ricostruire contabilità e forniture. Una seconda censura mirava alla condanna della società fideiubente, assumendo che essa dipendesse da un credito fatturato in realtà inesistente. La Corte di cassazione ha però ritenuto entrambi i motivi inammissibili, osservando che il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. era precluso dalla doppia conforme e che le doglianze tendevano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio; ha inoltre ribadito che la CTU è mezzo discrezionale del giudice e non può essere usata per supplire alla carenza di prova o per svolgere indagini esplorative. È stato quindi dichiarato inammissibile il ricorso, senza liquidazione delle spese per mancata difesa dell'intimata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di una doppia conforme di merito e ha qualificato come tentativo di rivalutazione delle prove le doglianze sulla sussistenza del credito, sulla falsità del documento di trasporto e sulla mancata ammissione della CTU. Ha inoltre precisato che la consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e può essere legittimamente negata quando sia meramente esplorativa o volta a colmare lacune probatorie della parte. Nessuna spesa è stata liquidata perché la società intimata non ha svolto attività difensiva in cassazione. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo in presenza di un vero fatto storico e non di questioni, argomentazioni o elementi istruttori; inoltre è precluso dalla doppia conforme quando le decisioni di primo e secondo grado si fondano sulle stesse ragioni di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge non può risolversi in una censura alla valutazione del materiale probatorio o in una richiesta di nuova ponderazione dei fatti.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull'onere della prova è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l'onere probatorio alla parte sbagliata; se la censura mira solo a contestare l'esito della valutazione delle prove, il motivo è inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata evocata insieme a doglianze di merito, ma la Corte ha ritenuto che il nucleo della censura fosse in realtà la contestazione della valutazione probatoria.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura processuale, senza che la Corte ravvisasse una violazione rilevante autonomamente decisiva.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme in fatto, non è deducibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 378 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che l'atto depositato dai ricorrenti e denominato memoria non avesse i requisiti di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un preciso fatto storico, non essendo sufficiente prospettare questioni, deduzioni difensive o una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Quando la sentenza di appello conferma in fatto la decisione di primo grado, il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se non viene dimostrata la diversità delle basi fattuali delle due decisioni.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito il riparto dell'onere della prova; non sussiste, invece, quando la parte contesti semplicemente la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è uno strumento rimesso al potere discrezionale del giudice e può essere negata se richiesta per supplire a carenze probatorie della parte o per compiere indagini esplorative.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge o omesso esame in un riesame del merito e del compendio probatorio.
  • Se non vi è attività difensiva della parte intimata, non devono essere liquidate le spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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