Cassazione Civile, Ordinanza n. 01142/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015, con recupero di maggiori imposte IVA e IRAP e rettifica anche ai fini IRPEF, fondato sulla contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti e, quindi, di costi indebitamente dedotti. I contribuenti avevano impugnato l'atto senza successo in primo e secondo grado. In cassazione hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, sostenendo che la CTR non avesse spiegato perché le fatture fossero state ritenute oggettivamente inesistenti e che avesse trascurato la documentazione prodotta (assegni, estratti conto, documenti di trasporto, tabella di concordanza e perizia di parte) per dimostrare l'effettività delle operazioni; con il secondo hanno dedotto violazione dell'art. 8, comma 2, d.l. 16/2012 e dell'art. 53 Cost., sostenendo che, pur in presenza di costi ritenuti inesistenti, dovevano essere esclusi dal reddito i ricavi direttamente correlati a tali costi, poiché documentalmente provati, e che la CTR avrebbe erroneamente preteso anche la prova della fittizietà dei componenti positivi correlati.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione della CTR era presente e congrua, limitandosi la parte ricorrente a non condividerla. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità ex art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c., poiché il ricorso non indicava puntualmente le specifiche operazioni attive direttamente correlate alle operazioni passive ritenute inesistenti e si limitava a un rinvio generico a una tabella di concordanza e alla documentazione prodotta. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La sentenza è stata censurata per asserita carenza di motivazione; la Corte ha escluso la nullità rilevando che una motivazione effettivamente esisteva ed era congrua.
Invocato come parametro della nullità per motivazione omessa; la Corte ha ritenuto che non ricorresse un vizio motivazionale radicale.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione del provvedimento; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.
art. 8, commi 1 e 2, d.l. 16/2012
Per le operazioni oggettivamente inesistenti, i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati non concorrono alla formazione del reddito, entro i limiti del costo non ammesso in deduzione; tuttavia il contribuente deve specificamente allegare e provare la diretta afferenza dei ricavi ai costi inesistenti.
art. 53 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di evitare una tassazione su ricavi effettivamente correlati a costi inesistenti; la Corte non ha accolto la censura per difetto di specificità del motivo.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Base del motivo per violazione di legge; la censura è stata ritenuta inammissibile per carente specificità nella deduzione del fatto processuale e dei documenti rilevanti.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Invocato per la nullità della sentenza e del vizio motivazionale; la Corte ha escluso il vizio denunciato.
art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non riportava con puntualità le specifiche operazioni attive e passive rilevanti e non consentiva alla Corte di individuare il nesso di correlazione senza una ricerca esplorativa negli atti.
Citato per il deposito di memoria in prossimità dell'adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Cass., Sez. U, 9 dicembre 2015, n. 24823
Richiamata per il principio della prova di resistenza in tema di omesso contraddittorio endoprocedimentale.
Cass. 25 novembre 2020, n. 26790
Richiamata per il principio sul riparto dell'onere probatorio in materia di operazioni oggettivamente inesistenti e recupero dei componenti positivi correlati.
Massime di principio
- La deduzione di nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa è infondata quando la decisione impugnata contenga una motivazione effettiva e intellegibile, ancorché non condivisa dalla parte soccombente.
- In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente che invochi l'esclusione dal reddito dei ricavi direttamente afferenti ai costi indeducibili deve allegare e provare in modo specifico il nesso di diretta correlazione tra singole operazioni passive e singole operazioni attive.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non è sufficiente il generico richiamo a documentazione o a tabelle di concordanza: occorre indicare puntualmente i documenti rilevanti e il loro contenuto, così da rendere verificabile il fatto decisivo senza attività esplorativa della Corte.
- Quando si denuncia violazione di legge su un punto che richiede l'esame di una specifica sequenza fattuale, il motivo è inammissibile se non consente di individuare con precisione i fatti costitutivi della censura e il collegamento tra fatti e norma invocata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01029/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_civile · 16 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01031/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_civile · 16 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01033/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_civile · 16 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01035/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_civile · 16 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01038/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_civile · 16 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01039/2025 del 16/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →