Sentenza n. 395/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - della Determina prot. n. 0221940/2022 dell’1/08/2022, notificata al ricorrente il successivo 4/08/2022, con la quale il Comandante in Seconda del Comando Generale della Guardia di Finanza ha respinto l'istanza di trasferimento con carattere di temporaneità, ai sensi della L. 104/1992; - di tutti gli atti, anche non conosciuti, antecedenti, successivi e conseguenziali al provvedimento impugnato e comunque lesivi degli interessi del ricorrente; nonché per l'accertamento: - del diritto e dell'interesse del ricorrente al chiesto trasferimento, con carattere di temporaneità, presso una delle sedi indicate nella istanza di trasferimento temporaneo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di trasferimento temporaneo ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 verso sedi prossime al domicilio del genitore disabile
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di trasferimento temporaneo, deducendo violazione dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992 ed eccesso di potere per difetto, insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, carenza di istruttoria e di bilanciamento, travisamento dei fatti e disparità di trattamento. Ha sostenuto che il trasferimento sarebbe stato compatibile con le esigenze istituzionali, poiché presso la sede di appartenenza vi sarebbe stato un esubero di ispettori e presso le sedi richieste sarebbero stati disponibili posti nel medesimo ruolo. Ha inoltre contestato l'affermazione dell'amministrazione relativa alle esigenze operative della Compagnia di appartenenza e ha dedotto che, in presenza di gravi situazioni personali, il trasferimento sarebbe possibile anche in soprannumero. Infine, ha denunciato disparità di trattamento rispetto a colleghi ai quali sarebbero stati concessi istituti di assenza o trasferimenti temporanei per motivi personali.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'inciso "ove possibile" contenuto nell'art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 escluda l'esistenza di un diritto incondizionato al trasferimento e imponga all'amministrazione di verificare la compatibilità della richiesta con le esigenze organizzative e operative del servizio, fornendo una motivazione puntuale. Nel caso concreto, il diniego è stato giudicato adeguatamente istruito e motivato: la Compagnia di appartenenza presentava un deficit di quattro unità nel ruolo ispettori e di otto unità nel comparto I.S.A.F., mentre le sedi richieste presentavano eccedenze di personale. I tre posti indicati dal ricorrente risultavano riferiti a procedure ordinarie del piano degli impieghi per l'anno 2022, non costituendo disponibilità immediatamente utilizzabile per il trasferimento ex art. 33, comma 5, e destinati alla generalità dei dipendenti secondo criteri di parità. Il TAR ha ritenuto legittima anche la considerazione della presenza di altri familiari residenti nei luoghi di destinazione, non come reintroduzione del requisito dell'assistenza esclusiva, ma quale elemento concorrente nella ponderazione degli interessi, fermo restando che l'amministrazione non può fondare il diniego sulla sola possibilità astratta di assistenza da parte di altri parenti. La censura di disparità di trattamento è stata respinta perché i colleghi indicati avevano fruito di istituti diversi dal beneficio previsto dall'art. 33, comma 5, l. n. 104/1992. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. n. 104/1992
Il trasferimento per assistere un familiare con handicap grave non costituisce un diritto incondizionato; può essere disposto quando risulti compatibile con la disponibilità organica e con le prevalenti esigenze organizzative e operative dell'amministrazione.
art. 33, comma 3, l. n. 104/1992
I permessi assistenziali sono richiamati quale misura distinta dal trasferimento temporaneo e quale possibile strumento di supporto all'assistenza familiare.
Il ricorrente è stato previamente avvisato dei motivi ostativi e ha presentato osservazioni nel procedimento.
È stato invocato dal ricorrente per sostenere la possibilità di trasferimenti, anche in soprannumero, in presenza di gravi ed eccezionali situazioni personali; il TAR non ha ritenuto tale richiamo idoneo a superare le esigenze organizzative concretamente accertate.
Massime di principio
- L'art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992 non attribuisce al dipendente, neppure militare, un diritto assoluto al trasferimento presso la sede più vicina al domicilio del familiare disabile: l'agevolazione opera "ove possibile", alla luce della disponibilità organica e della compatibilità con le esigenze organizzative e operative dell'amministrazione.
- Il diniego di trasferimento ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 è legittimo solo se fondato su esigenze di servizio effettive, specifiche e adeguatamente motivate; non è sufficiente il richiamo generico al buon andamento o alla corretta organizzazione degli uffici.
- Nel bilanciamento tra esigenze assistenziali e organizzative, l'amministrazione può valorizzare il deficit di personale e la professionalità del dipendente nella sede di provenienza, nonché l'eccedenza di organico nelle sedi richieste, purché tali dati risultino dall'istruttoria e siano riferiti alla situazione esistente al momento della decisione.
- La presenza di altri familiari in grado di contribuire all'assistenza del disabile non può essere posta, da sola, a fondamento del diniego né può reintrodurre il requisito dell'assistenza esclusiva, ma può essere considerata quale elemento concorrente nella complessiva ponderazione degli interessi.
- La disponibilità di posti destinati a procedure ordinarie di mobilità o di impiego, aperte alla generalità dei dipendenti secondo criteri predeterminati, non equivale necessariamente a disponibilità utile per il trasferimento individuale richiesto ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992.
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