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Sentenza

Sentenza del 07/02/2018 n. 151 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

I.V.A.- consolidato nazionale - recupero del credito utilizzato dalla consolidante in compensazione IRES - credito esposto dalla consolidata in liquidazione periodica - illegittimità - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza di primo grado, sostenendo che la società avesse illegittimamente riportato nella dichiarazione IVA 2009 un credito già indicato dalla società del gruppo L. nella dichiarazione IVA 2008, trasferito alla consolidante e utilizzato in compensazione dell'IRES dovuta dal consolidato nazionale. Il motivo principale riguardava la distinzione tra consolidato fiscale nazionale e liquidazione IVA di gruppo: il primo consente, nel rispetto delle condizioni previste, il trasferimento del credito IVA alla consolidante per il pagamento dell'IRES; il secondo consente invece la compensazione dei debiti e crediti IVA delle società partecipanti, ma richiede una specifica opzione, comunicazioni e adempimenti contabili e dichiarativi. Poiché non risultava esercitata l'opzione per la liquidazione IVA di gruppo, il credito non poteva essere nuovamente utilizzato dalla società resistente nella propria liquidazione IVA.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società ritenendo l'errore meramente compilativo. È stata confermata integralmente la cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2009, con recupero dell'IVA ritenuta non spettante per euro 4.526, oltre sanzioni e interessi. Il credito era già stato trasferito al consolidato nazionale e utilizzato per compensare l'IRES; pertanto non poteva essere riportato e utilizzato anche dalla società consolidata per la liquidazione IVA. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Articoli 117-129 del TUIR

    Disciplinano il regime del consolidato fiscale nazionale, che riguarda la determinazione del reddito imponibile IRES del gruppo e consente, a determinate condizioni, il trasferimento di crediti alla consolidante.

  • Articolo 7 del decreto ministeriale 9 giugno 2004

    Consente il trasferimento del credito IVA annuale alla società consolidante per il pagamento dell'IRES del consolidato, subordinatamente al rispetto dei limiti e degli specifici adempimenti previsti.

  • Articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e il conseguente recupero delle somme risultanti non dovute.

  • Articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972

    Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e il recupero dell'imposta, dei crediti non spettanti, delle sanzioni e degli interessi.

Massime di principio

  • Il consolidato fiscale nazionale e la liquidazione IVA di gruppo sono regimi distinti e non possono essere trattati come equivalenti: il primo riguarda principalmente l'IRES, mentre il secondo accentra presso la controllante gli adempimenti e le compensazioni IVA.
  • Un credito IVA trasferito alla consolidante e utilizzato per compensare l'IRES del consolidato non può essere nuovamente riportato o utilizzato dalla società originaria nella propria liquidazione IVA.
  • La liquidazione IVA di gruppo richiede una specifica opzione e il rispetto degli obblighi di comunicazione, contabilità e dichiarazione; in mancanza, le compensazioni effettuate secondo tale regime sono illegittime.
  • Un errore di compilazione non elimina automaticamente il debito tributario quando il credito è già stato validamente trasferito e utilizzato: occorre correggere la dichiarazione del regime fiscale nel quale il credito è stato imputato.
  • La corretta gestione dei crediti infragruppo richiede di verificare preventivamente il regime applicato, la titolarità del credito, l'eventuale trasferimento alla consolidante e la coerenza tra dichiarazioni IVA, dichiarazione del consolidato e modelli di compensazione.

Testo integrale

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