Cassazione Civile, Ordinanza n. 27319/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva da un preteso obbligo di assunzione assunto dalla società nell'ambito di accordi sindacali. Il lavoratore aveva chiesto l'accertamento del proprio diritto ad essere assunto, la condanna della società alla costituzione del rapporto di lavoro e il risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni che assumeva maturate dalla cessazione del contratto di somministrazione a termine oppure dalla scadenza del termine massimo di adempimento dell'obbligo di assunzione fino all'effettiva instaurazione del rapporto. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo che l'accordo del 18 maggio 2011 subordinasse l'impegno ad assumere al raggiungimento di obiettivi produttivi entro un limite temporale di diciotto mesi e che l'incontro del 18 luglio 2012 non avesse prorogato o rinnovato in modo vincolante tale impegno, ma avesse solo ribadito l'assenza delle condizioni per renderlo operativo e una generica disponibilità futura. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1372 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso efficacia vincolante all'accordo del 18 luglio 2012 e che, alla luce della complessiva situazione aziendale e della cassa integrazione, quel verbale andasse interpretato come proroga del termine originario o rinnovo dell'impegno ad assumere; lamentava inoltre che tale interpretazione fosse coerente con la buona fede nell'interpretazione degli atti di autonomia privata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, formalmente proposta come violazione di legge, in realtà si risolvesse in una mera contrapposizione di una diversa interpretazione degli accordi sindacali rispetto a quella accolta dai giudici di merito, senza indicare in concreto quali canoni ermeneutici fossero stati violati né come. Ha inoltre rilevato la mancanza di specificità per difetto di trascrizione, nelle parti rilevanti, degli atti negoziali su cui le censure si fondavano, impedendo il controllo della fondatezza del motivo sulla sola base del ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
La censura per violazione di legge non può essere usata per sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa interpretazione del contratto o dell'accordo, se non si indica specificamente in che modo siano stati violati i canoni ermeneutici.
artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1372 c.c.
Gli accordi negoziali sono sindacabili in cassazione solo per violazione dei canoni legali di interpretazione o per motivazione illogica; non basta proporre un'interpretazione alternativa più favorevole alla parte ricorrente.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve contenere specificità sufficiente, con trascrizione delle parti rilevanti degli atti negoziali richiamati, per consentire il controllo della censura sulla base del solo atto di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione degli atti negoziali compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo sul rispetto dei canoni legali di ermeneutica e sulla coerenza logica della motivazione.
- Non è ammissibile in sede di legittimità una censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura dell'accordo a quella accolta dalla sentenza impugnata, senza indicare specificamente quale regola interpretativa sia stata violata.
- Quando una clausola o un accordo siano suscettibili di più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra tali opzioni non può essere sovvertita in cassazione solo perché la parte propone una lettura diversa.
- Il ricorso per cassazione che deduca violazione dei criteri ermeneutici deve riportare in modo specifico il contenuto degli atti negoziali rilevanti, così da consentire il controllo della censura senza accesso ad atti esterni.
- La mera deduzione che un accordo fosse privo di utilità pratica o che una lettura fosse più coerente con il contesto fattuale non basta, da sola, a dimostrare la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale.
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