Sentenza del 02/04/2015 n. 6735 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva notificato sei avvisi di accertamento per il recupero dell’ICI relativa agli anni 2000-2005, oltre interessi e sanzioni, su nove immobili mai dichiarati. Il contribuente ha impugnato gli avvisi sostenendo, tra l’altro, la nullità per assenza della firma autografa del funzionario responsabile, l’illegittimità dell’indicazione a stampa del nominativo, la prescrizione o decadenza per alcune annualità e l’erronea applicazione cumulativa delle sanzioni per omessa dichiarazione e omesso versamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto valido l’avviso recante la sottoscrizione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, poiché il funzionario era dirigente del settore competente e l’avviso era stato formato mediante sistemi automatizzati. Ha inoltre ritenuto applicabile la disciplina speciale dell’ICI sulla designazione del funzionario responsabile, escludendo la necessità di una qualifica dirigenziale in quanto tale. Poiché il contribuente aveva omesso integralmente la dichiarazione degli immobili, il termine decadenziale quinquennale non era decorso e le sanzioni erano dovute. M.G. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 4
Con deliberazione della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti.
La disposizione costituisce disciplina speciale in materia di ICI. La validità degli atti impositivi dipende dalla competenza del funzionario designato, non necessariamente dal possesso della qualifica dirigenziale.
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87
La sottoscrizione può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
Negli avvisi prodotti mediante sistemi informativi automatizzati, l’indicazione a stampa del nominativo può sostituire la firma autografa, purché il responsabile sia individuato mediante apposito provvedimento di livello dirigenziale.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 107, 109 e 274
Le norme generali sull’organizzazione degli enti locali non abrogano né sostituiscono la disciplina speciale dell’ICI contenuta nell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992. Opera il principio secondo cui la legge successiva generale non deroga alla legge precedente speciale.
I motivi relativi a nullità della sentenza o del procedimento sono infondati quando il giudice di merito ha comunque esaminato e deciso la questione contestata.
Massime di principio
- La firma autografa non è sempre necessaria negli atti tributari formati con procedure automatizzate: può essere sostituita dall’indicazione a stampa del responsabile, se esiste un valido atto organizzativo o dirigenziale che ne attesti la competenza.
- Per verificare la validità di un avviso ICI occorre distinguere tra la disciplina generale degli enti locali e la disciplina speciale del tributo; quest’ultima prevale se non è stata espressamente abrogata.
- In caso di omessa dichiarazione dell’immobile, il termine di decadenza per l’accertamento è più ampio rispetto ai casi ordinari e le sanzioni possono essere applicate anche per le annualità interessate dall’omissione.
- La contestazione dell’assenza di firma deve essere valutata concretamente: se il funzionario indicato era competente e l’atto rispetta le formalità previste per la formazione automatizzata, l’avviso non è nullo.
- Un vizio di motivazione rilevante in cassazione riguarda principalmente l’accertamento dei fatti; eventuali errori nell’applicazione del diritto devono essere denunciati come violazione o falsa applicazione di legge.
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