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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34589/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di vicinato tra proprietari di terreni contigui. In un precedente procedimento cautelare era stato emesso un provvedimento con cui uno dei due soggetti era stato condannato a pagare periodicamente una somma ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. A seguito dell'inadempimento, il creditore aveva notificato pignoramento immobiliare sui beni del debitore. Quest'ultimo proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. davanti al Tribunale, contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo formato dall'ordinanza cautelare. Rigettata l'opposizione in primo grado e poi in appello, il debitore ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per asserita irregolare costituzione del giudice e violazione dei principi di imparzialità e diritto di difesa, per coincidenza del giudice della cognizione con quello dell'opposizione all'esecuzione; 2) violazione degli artt. 2697 e 115 c.c./c.p.c. e del diritto di difesa, lamentando il preteso diniego del diritto alla prova; 3) violazione del regime delle preclusioni istruttorie per ammissione di documenti prodotti dalla controparte oltre i termini; 4) violazione delle norme sui beni impignorabili; 5) violazione delle norme in tema di litispendenza per mancata dichiarazione di altro giudizio pendente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la ricusazione del giudice non era stata proposta nei termini e, comunque, la circostanza che il medesimo giudice abbia pronunciato la sentenza poi posta a base dell'esecuzione non integra causa di ricusazione nell'opposizione all'esecuzione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione dell'art. 2697 c.c., mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e della prova, senza indicare la decisività dei mezzi istruttori non ammessi. Il terzo motivo è stato respinto come inammissibile perché la Corte d'appello aveva già rilevato che i documenti prodotti tardivamente erano stati esclusi dal materiale istruttorio rilevante. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché le norme sull'impignorabilità riguardano l'esecuzione mobiliare presso il debitore e, in ogni caso, non era stata provata specificamente la riconducibilità dei beni all'attività aziendale. Il quinto motivo è stato dichiarato generico e comunque non risultava dedotto specifico motivo di appello sulla litispendenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 614-bis c.p.c.

    Richiamato come fonte del provvedimento giudiziale di condanna al pagamento periodico posto a base dell'esecuzione forzata.

  • art. 700 c.p.c.

    Richiamato come base del procedimento cautelare da cui era scaturito il titolo esecutivo.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato come rimedio esperito contro l'esecuzione forzata per contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione.

  • art. 52 c.p.c.

    La mancata ricusazione entro il termine previsto preclude di far valere in sede di impugnazione il dedotto difetto di capacità/imparzialità del giudice.

  • art. 51, n. 4, c.p.c.

    La circostanza che il medesimo giudice abbia pronunciato la sentenza poi azionata non costituisce, di per sé, motivo di ricusazione nell'opposizione all'esecuzione.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità derivante dalla pretesa irregolare costituzione del giudice.

  • art. 2697 c.c.

    La censura non investiva realmente il riparto dell'onere della prova, ma mirava a contestare la valutazione delle prove e la mancata ammissione di mezzi istruttori.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa violazione della disciplina di valutazione della prova e del diritto alla prova.

  • artt. 514-515 c.p.c.

    Le norme sull'impignorabilità sono state ritenute riferibili alla diversa fattispecie dell'esecuzione mobiliare presso il debitore, non all'esecuzione immobiliare oggetto di causa.

  • art. 25 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della dedotta irregolare costituzione del giudice.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente sia con riferimento al diritto di difesa sia alla pretesa lesione del diritto alla prova.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione dei principi del giusto processo e di imparzialità del giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione al rito camerale inizialmente previsto per la trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • La mancata proposizione della ricusazione nel termine di legge impedisce alla parte di far valere in cassazione, come vizio della sentenza, la dedotta incompatibilità o obbligo di astensione del giudice.
  • Il fatto che il medesimo giudice abbia emesso il titolo esecutivo e poi decida l'opposizione all'esecuzione non integra, di per sé, causa di ricusazione, poiché nel secondo giudizio il titolo rileva solo come presupposto dell'esecuzione.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura sulla violazione dell'art. 2697 c.c. in un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove o sulla loro ammissione; occorre dedurre un effettivo errore di riparto dell'onere probatorio e indicare la decisività della prova asseritamente omessa.
  • Le doglianze relative a preclusioni istruttorie sono inammissibili se non si confrontano con l'effettiva motivazione della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia già escluso dal materiale decisorio i documenti tardivamente prodotti.
  • Le norme sull'impignorabilità vanno invocate in modo specifico e con riguardo alla tipologia di esecuzione pertinente; non possono essere genericamente trasposte dall'esecuzione mobiliare all'esecuzione immobiliare, né può supplirvi una mera allegazione non circostanziata della natura dei beni.
  • La censura di litispendenza deve essere specifica quanto all'oggetto dei giudizi e deve risultare ritualmente dedotta nei precedenti gradi di merito; in mancanza, la questione non può essere utilmente prospettata per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniProveNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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