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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31063/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, ha accolto il primo nei limiti indicati e il terzo motivo, ha dichiarato assorbito il quarto, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento, anche per le spese.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato un provvedimento catastale del 15 gennaio 2016 con cui, pur riconoscendo al locale seminterrato destinato a laboratorio artigianale la categoria C/3, veniva negata l'unione con l'ufficio amministrativo posto al primo piano, rimasto in categoria A/10. In primo grado il ricorso era stato accolto sul rilievo che l'ufficio fosse solo accessorio all'attività principale; in appello la decisione era stata riformata, ritenendo l'ufficio autonomo sul piano funzionale e potenzialmente reddituale. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione della normativa catastale, del d.P.R. n. 1142/1949, del d.m. n. 28/1998, dell'art. 817 c.c. e dell'art. 53 Cost., sostenendo che l'ufficio non potesse essere utilizzato autonomamente perché il PRG vietava uffici autonomi non collegati all'attività produttiva; 2) violazione della L. n. 241/1990 e della normativa provinciale per asserita carenza di motivazione del diniego; 3) violazione delle norme sul procedimento amministrativo per mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; 4) violazione delle norme sul processo tributario per avere la CTR deciso in camera di consiglio nonostante la richiesta di discussione pubblica. La Corte ha ritenuto fondato, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo perché il classamento deve essere compiuto valutando la destinazione ordinaria e le caratteristiche oggettive del bene, ma anche la normativa urbanistica, che nel caso concreto non era stata adeguatamente considerata; ha ritenuto inammissibile il secondo per difetto di autosufficienza e per mancata indicazione della tempestiva deduzione; ha accolto il terzo, chiarendo che la CTR aveva errato nel considerare il provvedimento vincolato senza verificare se l'apporto partecipativo potesse incidere sul contenuto finale; ha dichiarato assorbito il quarto motivo.

Norme richiamate

  • art. 40 d.P.R. n. 1152/1949

    richiamato come norma invocata dalla ricorrente nel motivo sulla corretta classificazione catastale

  • art. 61 d.P.R. n. 1142/1949

    "il classamento consiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito"

    il classamento va effettuato sulla base della destinazione ordinaria e delle caratteristiche oggettive del bene all'atto del classamento

  • art. 62 d.P.R. n. 1142/1949

    "La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare"

    la destinazione ordinaria si desume dalle consuetudini locali e dalle caratteristiche costruttive dell'immobile

  • art. 2, comma 1, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    richiamato come norma invocata dalla ricorrente sulla disciplina catastale

  • art. 817 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'asserita pertinenzialità dell'ufficio rispetto al laboratorio

  • art. 53 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della censura sul classamento catastale

  • art. 3 L. n. 241/1990

    richiamato nel motivo sulla motivazione del provvedimento amministrativo

  • art. 4 l.p. Provincia autonoma di Trento n. 23/1992

    richiamato nel motivo sulla motivazione del provvedimento amministrativo

  • art. 27-bis l.p. Provincia autonoma di Trento n. 23/1992

    richiamato nel motivo sulla comunicazione dei motivi ostativi

  • art. 21-octies, comma 2, primo periodo, L. n. 241/1990

    richiamato per sostenere l'illegittimità del provvedimento privo di partecipazione procedimentale

  • art. 7 L. n. 241/1990

    la Corte richiama la disciplina della comunicazione di avvio del procedimento e i limiti della sua violazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il contraddittorio sulla proposta del relatore

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • artt. 83, comma 7, lett. d), d.l. n. 18/2020; 127, 128 e 175 c.p.c.; art. 111 Cost.

    richiamati nel quarto motivo in relazione alla trattazione camerale invece che in pubblica udienza

Massime di principio

  • Nel classamento catastale l'Amministrazione deve avere riguardo alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche oggettive dell'unità immobiliare, accertate in concreto, senza arrestarsi al mero uso episodico o all'attività effettivamente svolta in un dato momento.
  • La valutazione catastale non può prescindere dalla normativa urbanistica: non è consentito attribuire una destinazione catastale incompatibile con la disciplina urbanistica del luogo.
  • La natura accessoria o autonoma di un locale ai fini catastali va apprezzata alla luce delle caratteristiche funzionali e della disciplina urbanistica, potendo l'uso concreto avere solo valore rafforzativo della valutazione oggettiva.
  • La denuncia di un vizio di motivazione di un atto amministrativo in cassazione richiede il rispetto del principio di autosufficienza, con trascrizione del contenuto essenziale dell'atto e indicazione della tempestiva deduzione della questione nei precedenti gradi.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento o dei motivi ostativi non determina automaticamente l'annullabilità del provvedimento: occorre verificare se l'apporto partecipativo dell'interessato avrebbe potuto incidere sul contenuto finale dell'atto, e ciò è escluso solo quando il provvedimento sia vincolato o comunque invariabile.
  • La parte che deduce la violazione delle garanzie partecipative deve allegare quali elementi fattuali o valutativi avrebbe potuto introdurre nel procedimento e perché questi avrebbero potuto condurre a un esito diverso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoConformità urbanistica e catastaleProveImpugnazioni
RamiProcesso civileTributiImmobiliare
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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