Cassazione Penale, Ordinanza n. 29163/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi investivano questioni di fatto e una diversa valutazione delle prove, non consentite in sede di legittimità, e che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione adeguata e non censurabile. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Con un primo motivo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova, contestando la ricostruzione della propria responsabilità penale e chiedendo, in sostanza, una diversa lettura del compendio probatorio. Con un secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure inammissibili perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità, e perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e immune da vizi logici.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È la norma incriminatrice contestata, relativa alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, oggetto della condanna confermata nei gradi di merito.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte richiama la disciplina del vizio di motivazione per ribadire che il controllo di legittimità non consente una rilettura autonoma del fatto o delle prove.
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato negato dai giudici di merito con motivazione ritenuta congrua e insindacabile in cassazione.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È richiamata come intervento normativo che ha modificato l'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., senza mutare la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Corte cost., sent. n. 186/2000
È richiamata a fondamento della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del compendio probatorio o una "rilettura" alternativa dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, se la sentenza impugnata espone un iter argomentativo logico e coerente.
- La censura sul travisamento della prova è inammissibile quando, nella sostanza, mira solo a sostituire la propria lettura degli elementi istruttori a quella accolta dai giudici di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica e coerente con le emergenze processuali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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