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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23612/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La lite nasce da una domanda di petizione di eredità proposta da un fratello del de cuius, il quale sosteneva che un testamento olografo successivo, datato 10 giugno 1998, avesse revocato il precedente testamento del 27 aprile 1998 e lo avesse designato coerede universale insieme alla moglie del defunto. Il convenuto contestava l’autenticità del secondo testamento, prodotto in copia e non in originale. Nei gradi di merito la domanda fu rigettata perché la consulenza grafologica non poteva svolgersi senza l’originale; in cassazione la sentenza fu cassata con rinvio sulla base del principio per cui, se si contesta l’autenticità di un testamento olografo, la contestazione va qualificata come accertamento negativo, con conseguente riparto dell’onere della prova a carico di chi ne deduce la falsità. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale ha nuovamente rigettato l’appello, ritenendo che l’attore non avesse provato la propria qualità di erede perché aveva prodotto solo una copia conforme ad uso fiscale del testamento, non idonea a fondare la prova dell’esistenza e validità della scheda olografa; ha inoltre valorizzato elementi indiziari e risultanze provenienti da consulenze svolte in sede penale. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione delle norme processuali sulla domanda riconvenzionale/contestazione, sostenendo che la controparte non avesse proposto un vero accertamento negativo; 2) tardività della domanda di accertamento negativo nel rinvio e insussistenza di overruling; 3) errata imputazione all’attore dell’onere di produrre l’originale del testamento; 4) utilizzazione di perizie penali su copia del testamento e asserito giudicato interno sulla loro inutilizzabilità; 5) violazione delle norme sulla consulenza tecnica e sulla querela di falso rispetto alla copia autentica; 6) contraddittorietà della motivazione; 7) uso di prove atipiche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, confermando la decisione di merito. Ha ritenuto che nel giudizio di rinvio non fosse più discutibile la qualificazione, già presupposta dalla precedente sentenza rescindente, della difesa avversaria come azione di accertamento negativo della provenienza del testamento; pertanto non vi era spazio per invocare un problema di overruling. Ha affermato che, nei casi in cui debba provarsi l’esistenza e la validità di un testamento olografo, la produzione di una mera fotocopia o copia non autentica, tempestivamente contestata, non consente di fondare la prova della scheda, la quale va provata mediante l’originale, salvo le rigorose ipotesi di perdita e di prova secondaria nei limiti di legge. Ha inoltre ritenuto legittimo l’utilizzo da parte del giudice civile di elementi probatori atipici e di risultanze acquisite in sede penale, purché liberamente valutate nel contraddittorio del processo civile. La Corte ha quindi confermato il rigetto della domanda ereditaria, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato come parametro delle censure sulla deduzione della contestazione dell'autenticità del testamento e sulla tempestività delle difese nel giudizio di rinvio

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato in relazione ai limiti del giudizio di rinvio e all'impossibilità di ampliare il thema decidendum

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, e nel caso concreto lo ha fatto

  • art. 2697 c.c.

    la prova dei fatti costitutivi del diritto spetta a chi lo fa valere; nell'accertamento negativo l'onere segue la posizione sostanziale delle parti

  • art. 2716 c.c.

    richiamato per escludere che una copia conforme ad uso fiscale fosse idonea a fondare la presunzione di autenticità del testamento

  • art. 2724, n. 3, c.c.

    richiamato con l'art. 2725 c.c. per la prova del contenuto/esistenza del testamento in caso di perdita della scheda

  • art. 2725 c.c.

    limita la prova del testamento in mancanza dell'originale, salvo i casi consentiti dalla legge

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo al giudicato interno, ma la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo al giudicato interno, ma la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato in tema di consulenza tecnica e utilizzabilità delle risultanze peritali

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato in tema di disconoscimento della scrittura e limiti della verificazione

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la censura di contraddittorietà/apparenza della motivazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato per la censura di motivazione contraddittoria

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per contestare l'uso di presunzioni/prove atipiche, ma la Corte ha ritenuto legittima la valutazione complessiva degli elementi

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    used as ground for denuncia of violazioni di legge in tutti i primi motivi

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per la censura di omesso esame/contraddittorietà, non accolta per il regime temporale applicabile

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione in camera di consiglio

  • art. 2716, comma 2, c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'inammissibilità dell'esame grafologico della copia autentica

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio non possono essere rimesse in discussione questioni coperte dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente; il giudice di rinvio e le parti devono attenersi al principio di diritto già enunciato.
  • Nell'azione di accertamento negativo, ai fini dell'art. 2697 c.c. rileva la posizione sostanziale delle parti e non il mero dato processuale dell'iniziativa: l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto incombe su chi quel diritto lo afferma e intende farlo valere.
  • Quando si deve provare l'esistenza e la validità di un testamento olografo, la produzione di una semplice fotocopia o copia non autentica, se contestata, non è sufficiente; in mancanza dell'originale, la prova incontra i limiti delle norme sulla prova documentale secondaria e sulla perdita del documento.
  • Il giudice civile può valorizzare anche prove atipiche e risultanze di un procedimento penale, purché esse siano introdotte nel processo civile e siano liberamente valutate nel contraddittorio delle parti.
  • La motivazione è censurabile solo nei limiti del vizio rilevante in cassazione; non è sufficiente la mera divergenza rispetto alla valutazione del consulente tecnico quando il giudice fondi la decisione su un compendio probatorio plurimo e logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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