Cassazione Civile, Ordinanza n. 03948/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di una società e dei suoi soci due avvisi di accertamento per maggiori IVA, IRAP e ILOR relativi agli anni 1997 e 1998, fondati su accertamenti bancari ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973. Dopo un primo giudizio favorevole ai contribuenti in appello, la Corte di cassazione aveva già cassato con rinvio la precedente decisione, affermando la natura presuntiva dei movimenti bancari. In sede di rinvio, la CTR ha nuovamente rigettato gli appelli limitandosi a richiamare in astratto la presunzione e l'inversione dell'onere della prova. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza di rinvio per violazione degli artt. 384, 394 c.p.c. e dell'art. 63 d.lgs. n. 546/1992, per mancata concreta applicazione del principio di diritto; 2) nullità per violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per motivazione apparente; 3) omessa pronuncia sulle difese secondo cui, in relazione all'attività di intermediazione nella compravendita di opere d'arte, rileverebbe solo la differenza tra versamenti e prelevamenti e troverebbe applicazione il regime del margine.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR meramente apparente e quindi inferiore al minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. La CTR si era limitata a ripetere il principio generale sull'inversione dell'onere probatorio ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 senza esaminare i fatti di causa e le difese specifiche dei contribuenti. Il primo e il terzo motivo sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
In tema di accertamenti bancari costituisce presunzione relativa che i versamenti e i prelevamenti su conto corrente siano ricavi, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve fornire prova contraria specifica e concreta.
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma deve applicarlo concretamente alla fattispecie esaminata.
Nel giudizio di rinvio devono essere esaminate le questioni non precluse e va svolta una decisione effettiva sui punti devoluti.
Nel processo tributario il giudice di rinvio è vincolato ai principi enunciati in cassazione e deve pronunciarsi sulla controversia riassunta.
art. 111 Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale; è nulla se manca, è solo apparente, o è incomprensibile.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e non meramente assertiva.
La motivazione deve dare conto del percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
Massime di principio
- In materia di accertamenti bancari ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, la presunzione di ricavi sui movimenti del conto corrente è relativa e può essere vinta dal contribuente solo con prova contraria specifica, concreta e riferita alle singole movimentazioni contestate.
- La prova contraria può essere anche presuntiva, ma il giudice deve valutarla con rigore, individuando i fatti noti e il loro collegamento analitico con ciascun movimento bancario, senza ricorrere ad affermazioni generiche o cumulative.
- Il giudice di rinvio non può limitarsi a riprodurre il principio di diritto enunciato dalla Cassazione: deve applicarlo al caso concreto, esaminando le difese delle parti e dando conto in motivazione delle ragioni della decisione.
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando si risolve in enunciazioni astratte prive di effettivo confronto con i fatti di causa e con le specifiche allegazioni delle parti.
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