Cassazione Civile, Ordinanza n. 29955/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La lavoratrice, trasferita per mobilità da un ente sanitario pubblico a un'altra amministrazione, aveva chiesto il riconoscimento dell'inquadramento nell'Area III, posizione economica F2, con decorrenza dalla data del trasferimento, anziché nella posizione F1 attribuitale dall'amministrazione di destinazione. Il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che la mobilità nel pubblico impiego privatizzato costituisse una fattispecie di cessione del contratto e imponesse la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico, comprese le progressioni economiche orizzontali maturate presso l'amministrazione di provenienza. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e del DPCM 27 marzo 2008. Ha sostenuto che l'equivalenza del trattamento retributivo sarebbe stata rispettata mediante l'attribuzione dell'inquadramento corrispondente alle mansioni svolte presso l'amministrazione di provenienza e che la progressione economica acquisita in un diverso ambito operativo non avrebbe dovuto essere considerata, anche in assenza di tabelle di equiparazione applicabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l'unico motivo. Ha confermato il principio secondo cui la mobilità nel pubblico impiego privatizzato è riconducibile alla cessione del contratto prevista dall'art. 1406 c.c. e comporta una modificazione meramente soggettiva del rapporto, con conservazione degli elementi oggettivi, tra cui anzianità, inquadramento e trattamento economico. L'individuazione del trattamento giuridico ed economico presso l'amministrazione di destinazione deve quindi muovere dall'inquadramento posseduto presso l'amministrazione di provenienza, applicando la disciplina legale e contrattuale del comparto di destinazione e tenendo conto anche delle posizioni economiche differenziate interne alla medesima area, in quanto espressive di una progressione di carriera. È stata pertanto ritenuta corretta la valutazione della Corte d'appello circa la non equivalenza tra la posizione economica F2 di provenienza e quella F1 attribuita presso l'amministrazione di destinazione. La decisione risultava inoltre autonoma rispetto al DPCM 27 marzo 2008, non menzionato nella sentenza impugnata. L'amministrazione ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
mobilità nel pubblico impiego
La mobilità tra amministrazioni, nel pubblico impiego privatizzato, comporta la conservazione degli elementi oggettivi del rapporto, incluso l'inquadramento e il trattamento economico, da individuare considerando la posizione posseduta presso l'amministrazione di provenienza.
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dalla ricorrente quale parametro asseritamente violato; la Corte non lo valorizza autonomamente rispetto al principio di conservazione dell'inquadramento e del trattamento economico nella mobilità.
La mobilità nel pubblico impiego privatizzato è ricondotta alla cessione del contratto, determinando una modificazione soggettiva del rapporto senza alterazione degli elementi oggettivi, quali anzianità, inquadramento e trattamento economico.
DPCM 27 marzo 2008
tabelle e criteri di equiparazione
La Corte rileva che la valutazione di non equivalenza delle posizioni professionali ed economiche è stata compiuta dalla Corte territoriale indipendentemente da tale fonte, che non era stata menzionata nella sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
ulteriore contributo unificato
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il passaggio del dipendente da un'amministrazione a un'altra per mobilità è riconducibile alla cessione del contratto e produce una modificazione soggettiva del rapporto, senza incidere sugli elementi oggettivi già acquisiti.
- Nel determinare l'inquadramento del dipendente trasferito per mobilità, l'amministrazione di destinazione deve prendere in considerazione l'inquadramento posseduto presso l'amministrazione di provenienza, applicando la disciplina legale e contrattuale propria del comparto di destinazione.
- La conservazione del trattamento economico nella mobilità comprende anche le posizioni economiche differenziate interne alla medesima area, quando esse costituiscono espressione di una progressione di carriera.
- L'attribuzione presso l'amministrazione di destinazione di una posizione economica inferiore a quella maturata presso l'amministrazione di provenienza non è conforme al principio di invarianza degli elementi oggettivi del rapporto, anche se le mansioni siano ritenute equivalenti.
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