Cassazione Civile, Ordinanza n. 31534/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società opponente)
La controversia
La lavoratrice aveva intimato alla società un precetto fondato sulla sentenza n. 10809/2014, che aveva condannato il debitore al pagamento del compenso per 7,5 ore settimanali di lavoro straordinario, calcolato secondo il III livello apprendista, con le relative incidenze su tredicesima e TFR. La società aveva proposto opposizione a precetto, accolta dal Tribunale di Roma e confermata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza n. 5691/2017, depositata il 29 dicembre 2017. I giudici di merito avevano ritenuto che il titolo non contenesse alcun dato retributivo che consentisse di determinare, mediante mero calcolo aritmetico, il compenso orario e le conseguenti incidenze su tredicesima e TFR. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo ha denunciato omesso esame e violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che il titolo conteneva tutti gli elementi necessari, compreso il CCNL individuabile dalla motivazione, per quantificare le somme precettate e che, al più, l'importo avrebbe dovuto essere ridotto. Con il secondo ha chiesto, per economia processuale, una pronuncia che disponesse la trasmissione della causa al primo grado per instaurare correttamente il contraddittorio e consentirle di dimostrare che la società opponente fosse una fictio iuris costituita dal debitore per eludere il titolo, dato che quest'ultimo avrebbe continuato a gestire il salone di parrucchiere. Con il terzo ha invocato il giudicato della sentenza di condanna, sostenendo che esso facesse stato anche nei confronti della società quale avente causa del debitore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto il primo motivo perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, basata sull'assenza nel titolo di un dato retributivo numerico, e non sulla mancata individuazione del CCNL. Ha inoltre rilevato che, anche interpretando la censura nel senso che le tabelle retributive del CCNL potessero integrare il dato mancante, essa sarebbe stata comunque inammissibile: l'interpretazione extratestuale del titolo è possibile solo se gli elementi integrativi sono stati ritualmente acquisiti nel procedimento presupposto e le relative questioni sono state trattate e univocamente definite; dal ricorso non risultava che ciò fosse avvenuto. Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti. Le spese sono state compensate in ragione dell'incertezza dell'orientamento giurisprudenziale sui presupposti e sui limiti dell'interpretazione extratestuale del titolo. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c.
Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato
Il titolo giudiziale può essere interpretato anche mediante elementi esterni al documento che lo incorpora, purché tali elementi siano stati ritualmente acquisiti nel processo in cui il titolo si è formato; l'esecuzione non può diventare la sede in cui si accertano o determinano per la prima volta crediti non quantificati in cognizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte dà atto, ricorrendone i presupposti processuali, dell'obbligo per la parte ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Il comma 1-bis individua l'importo del contributo unificato assunto come parametro per l'ulteriore versamento previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Il titolo esecutivo giudiziale può essere interpretato integrando il suo contenuto letterale con elementi extratestuali ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, quando le relative questioni siano state trattate e risultino univocamente definite.
- L'esecuzione forzata non può essere utilizzata per determinare o accertare crediti rimasti non quantificati nel giudizio di cognizione: la somma intimata deve risultare dal titolo o potersi ricavare da esso mediante un mero calcolo aritmetico, eventualmente avvalendosi di elementi integrativi ritualmente acquisiti nel processo presupposto.
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