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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32113/2022 del 31/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratori)

La controversia

I ricorrenti, dipendenti turnisti dell'azienda sanitaria provinciale con mansioni di infermiere, avevano chiesto il riconoscimento dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per il periodo 2001-2010, relativamente a ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, articolato nelle fasce 7-14, 14-21 e 21-7. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano negato il diritto ritenendo che i lavoratori non avessero mai richiesto di usufruire del servizio mensa al di fuori dell'orario di lavoro, con interruzione del turno per la pausa e conseguente prolungamento dello stesso, e considerando non monetizzabile il pasto. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003, dell'art. 68, comma 2, del d.P.R. n. 384 del 1990 e dell'art. 33 del d.P.R. n. 270 del 1987, sostenendo che il superamento delle sei ore lavorative determina il diritto alla pausa e, conseguentemente, al buono pasto, indipendentemente dalle concrete modalità del turno e dalla formulazione di una specifica richiesta. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 112 e 1218 e seguenti c.c., sostenendo di non avere chiesto la monetizzazione dei buoni pasto, ma la condanna dell'azienda sanitaria per inadempimento. Con il terzo motivo hanno censurato la regolazione delle spese, chiedendone la compensazione in ragione del comportamento stragiudiziale dell'azienda.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli connessi, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo sulle spese. Richiamando precedenti conformi, ha affermato che il buono pasto, quale agevolazione assistenziale collegata all'organizzazione del lavoro, presuppone l'effettuazione della pausa, ma che il diritto alla pausa sorge, in via generale, quando l'orario giornaliero eccede le sei ore. Il diritto alla mensa previsto dalla contrattazione collettiva è collegato al diritto alla pausa disciplinato dall'art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003. La Corte d'appello si è discostata da tale principio attribuendo rilievo decisivo alla mancata richiesta dei lavoratori di fruire della mensa fuori dall'orario di lavoro. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, che dovrà valutare, nell'ambito della qualificazione della domanda, se attribuire il bene della vita richiesto, eventualmente a titolo risarcitorio, considerato che il pasto non è monetizzabile secondo la disciplina vigente. Al giudice del rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003

    Il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto.

    Il superamento delle sei ore di lavoro giornaliero fa sorgere, in via generale, il diritto a un intervallo non lavorato; modalità, durata e collocazione della pausa sono disciplinate dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, dalla legge.

  • art. 29 del c.c.n.l. integrativo del comparto Sanità del 20 settembre 2001

    Il diritto alla mensa è collegato al diritto alla pausa.

    Il diritto al servizio mensa o al buono pasto è collegato all'effettuazione della pausa nei casi in cui l'orario giornaliero ecceda le sei ore e ricorrano le condizioni contrattuali per il beneficio.

  • art. 68, comma 2, del d.P.R. n. 384 del 1990

    Norma invocata dai ricorrenti a sostegno del diritto al buono pasto; l'ordinanza non ne esplicita autonomamente il contenuto.

  • art. 33 del d.P.R. n. 270 del 1987

    Norma invocata dai ricorrenti a sostegno della domanda; l'ordinanza non ne esplicita autonomamente il contenuto.

  • artt. 112 e 1218 e seguenti c.c.

    La domanda dei lavoratori doveva essere qualificata dal giudice considerando che essa era stata prospettata come richiesta di tutela per l'inadempimento datoriale, non necessariamente come domanda di monetizzazione del buono pasto.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma richiamata con riferimento alla regolazione delle spese processuali; il relativo motivo è stato dichiarato assorbito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Disposizioni processuali indicate per i motivi di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il buono pasto è un'agevolazione assistenziale diretta a conciliare le esigenze del servizio con quelle quotidiane del dipendente e presuppone l'effettuazione della pausa di lavoro.
  • Quando l'orario giornaliero eccede le sei ore, il diritto all'intervallo non lavorato sorge, in via generale, indipendentemente dalla specifica collocazione temporale del turno e dal fatto che la pausa cada in una fascia normalmente destinata alla consumazione del pasto.
  • Il diritto al servizio mensa previsto dalla contrattazione collettiva è collegato al diritto alla pausa; pertanto, il riconoscimento del buono pasto non può essere negato soltanto perché il lavoratore non abbia previamente richiesto di fruire della mensa al di fuori dell'orario di lavoro.
  • Quando il pasto non è monetizzabile, il giudice deve qualificare la domanda proposta e verificare se il bene della vita richiesto possa essere attribuito in forma diversa o, ricorrendone i presupposti, a titolo di risarcimento del danno.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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