Cassazione Civile, Ordinanza n. 24813/2022 del 16/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
Il debitore privato aveva contestato l’iscrizione ipotecaria eseguita dall’INPS in relazione a somme iscritte a ruolo con cartelle esattoriali, deducendo la mancata prova della loro notificazione. La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza depositata il 9 marzo 2016, aveva accolto l’appello incidentale del debitore, dichiarando insussistente il diritto dell’INPS di iscrivere ipoteca per gli importi delle cartelle; aveva respinto l’appello principale dell’INPS e della SCCI e quello incidentale della concessionaria. La Corte territoriale aveva ritenuto che l’INPS avesse prodotto soltanto un elenco delle cartelle, inidoneo a dimostrarne la notifica, e che la documentazione prodotta dalla concessionaria fosse tardiva perché questa si era costituita tardivamente, non acquisibile ai sensi dell’art. 421 c.p.c. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: i primi due denunciavano falsa applicazione dell’art. 416, terzo comma, c.p.c. e violazione degli artt. 420 e 345 c.p.c., contestando l’esclusione dei documenti relativi alle notifiche; il terzo denunciava violazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 e del principio di inderogabilità della riscossione delle pubbliche entrate. Le censure sostenevano, nel complesso, che la regolarità delle notifiche era stata dedotta e che la relativa documentazione, indispensabile alla decisione, poteva essere acquisita nonostante la tardiva costituzione. Nel giudizio di cassazione l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha depositato una memoria chiedendo la cessazione della materia del contendere e statuizioni sulle spese; tale memoria è stata dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione processuale del difensore del libero foro e invalidità della procura speciale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la memoria dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, perché, nel giudizio di cassazione, il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato costituisce la regola e il ricorso a un avvocato del libero foro richiede i presupposti indicati dalla disciplina e dalla convenzione applicabili; la procura prodotta non risultava validamente conferita. Tale inammissibilità non ha inciso sul ricorso originario, proposto dalla concessionaria prima della successione ex lege dell’Agenzia, e non ha comportato l’interruzione del processo. Esaminando i tre motivi, la Corte li ha accolti nei termini indicati in motivazione: il giudice d’appello non poteva escludere automaticamente i documenti sulle notifiche delle cartelle per la sola tardiva costituzione della concessionaria, dovendo valutare l’acquisizione d’ufficio dei documenti indispensabili, a fronte dell’avvenuta allegazione dei fatti cui essi si riferivano. La sentenza è stata cassata per quanto di ragione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte non ha deciso nel merito se le cartelle fossero state effettivamente notificate né se sussistesse il diritto all’iscrizione ipotecaria.
Norme richiamate
art. 416, comma 3, c.p.c.
questa Corte, con specifico riferimento alla relata di notifica della cartella esattoriale, prodotta dal concessionario (Cass. nr. 14755 del 2018, seguita, tra le altre, da Cass. nr. 23518 del 2019; Cass. nr.24027 del 2021), ha precisato come la tardiva costituzione, in giudizio, della parte non sia di ostacolo, ex se, alla acquisizione d'ufficio del documento, indispensabile ai fini della decisione, nel rispetto dell'onere di deduzione, in giudizio, dei fatti;
La tardiva costituzione della parte non impedisce di per sé l’acquisizione d’ufficio di un documento indispensabile alla decisione, purché i fatti cui il documento si riferisce siano stati tempestivamente dedotti.
art. 420 c.p.c.
il giudice d'appello, dunque, non può limitarsi a rilevare la tardività della produzione di documenti indispensabili per il giudizio, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti;
Nel giudizio d’appello la tardività della produzione non basta, da sola, a escludere documenti indispensabili; in particolare, possono essere acquisiti dal concessionario documenti relativi alla procedura di riscossione quando i fatti pertinenti siano stati allegati.
art. 345 c.p.c.
il giudice d'appello, dunque, non può limitarsi a rilevare la tardività della produzione di documenti indispensabili per il giudizio, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti;
La disciplina delle produzioni in appello non giustifica l’esclusione automatica di documenti indispensabili relativi alla riscossione, se i fatti cui si riferiscono sono stati allegati; il giudice deve considerarne l’acquisibilità.
art. 24 del d.lgs. n. 46/1999
il giudice d'appello, dunque, non può limitarsi a rilevare la tardività della produzione di documenti indispensabili per il giudizio, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti;
La decisione non sviluppa una specifica interpretazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999: accoglie le censure nel complesso sulla base del principio relativo all’acquisizione dei documenti indispensabili della procedura di riscossione.
artt. 299 e 300 c.p.c.
senza che ciò abbia effetti sulla ammissibilità del ricorso originario, atteso che esso è stato proposto da Equitalia, anteriormente al 1 luglio 2017, data nella quale si è avuta la successione ex lege a titolo universale di Agenzia Entrate Riscossione (fenomeno che tuttavia non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c.: Cass. sez. un. nr. 15911 del 2021);
La successione ex lege a titolo universale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione alla concessionaria non comporta la necessità di interrompere il processo nei termini richiamati dalla Corte.
R.D. n. 1611/1933, art. 43, comma 4
la facoltà di derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti
Quando il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato è riservato, il ricorso a un avvocato del libero foro richiede una specifica e motivata deliberazione nei casi previsti; in mancanza, il mandato alle liti è nullo.
Massime di principio
- La tardiva costituzione di una parte non impedisce di per sé l’acquisizione d’ufficio di documenti indispensabili alla decisione, purché i fatti cui essi si riferiscono siano stati allegati in giudizio.
- Il giudice d’appello non può escludere documenti indispensabili relativi agli atti della procedura di riscossione per il solo fatto che siano stati prodotti tardivamente; deve valutarne l’acquisibilità, in particolare quando la documentazione è nella disponibilità del concessionario e i fatti rilevanti sono stati allegati.
- Nel giudizio di cassazione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, quando il patrocinio sia convenzionalmente affidato all’Avvocatura dello Stato, il ricorso a un avvocato del libero foro è valido solo in presenza dei presupposti previsti, inclusa, nei casi richiesti, una deliberazione specifica e motivata; altrimenti la procura è invalida.
- La successione ex lege a titolo universale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione alla concessionaria non determina, di per sé, l’interruzione del processo.
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