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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34048/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (azienda sanitaria)

La controversia

I creditori avevano notificato all'azienda sanitaria un atto di precetto fondato su una sentenza del Tribunale, senza attendere il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione, sostenendo che, in quanto ente pubblico non economico, fosse applicabile l'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, che vieta al creditore di procedere a esecuzione forzata, anche mediante notificazione del precetto, prima della scadenza del termine dilatorio. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, qualificando l'azienda sanitaria come ente pubblico economico. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'azienda sanitaria ha denunciato la violazione dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 e dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che la propria natura di ente pubblico non economico imponesse l'applicazione del termine dilatorio. La Corte ha ritenuto fondata la censura, osservando che la personalità giuridica pubblica, l'autonomia imprenditoriale e la disciplina privatistica dell'organizzazione interna non sono sufficienti a qualificare un ente come pubblico economico. La qualificazione deve essere effettuata sulla base della disciplina legale e statutaria, degli scopi dell'ente e delle modalità di finanziamento, verificando se l'attività sia svolta con criteri di economicità e con tendenziale equivalenza tra costi e ricavi, analogamente a un imprenditore privato. Dalla disciplina delle aziende sanitarie non emerge che esse operino esclusivamente mediante i proventi dell'attività e senza contributi pubblici; inoltre, la destinazione finale di risorse pubbliche al ripiano delle passività e il perseguimento di finalità istituzionali pubblicistiche giustificano l'applicazione del regime speciale dell'esecuzione contro gli enti pubblici non economici.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso, ritenendo che l'azienda sanitaria abbia natura di ente pubblico non economico e che, pertanto, sia soggetta all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ha natura dilatoria e il suo mancato rispetto impedisce la prosecuzione dell'esecuzione forzata, incidendo sulla validità del precetto. Poiché il precetto era stato notificato prima della scadenza del termine, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., accogliendo l'originaria opposizione a precetto. Le spese di tutti i gradi sono state compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in ragione della particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto."

    Prevede un termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, durante il quale il creditore non può iniziare l'esecuzione forzata né notificare il precetto nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici. La violazione impedisce la prosecuzione dell'esecuzione e incide sulla validità del precetto.

  • art. 44, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Indicato dalla Corte quale disposizione modificativa del testo dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 applicabile ratione temporis.

  • art. 3, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n. 502/1992

    "Le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il loro funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato."

    La personalità giuridica pubblica, l'autonomia imprenditoriale e la disciplina privatistica dell'organizzazione e del funzionamento interno non comportano, da sole, la qualificazione dell'azienda sanitaria come ente pubblico economico.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    "Per amministrazioni pubbliche si intendono ... le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale."

    Include le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nella nozione di amministrazioni pubbliche.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 502/1992

    "Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 830, secondo comma, del codice civile ... I beni mobili e immobili ... utilizzati per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile."

    Il regime patrimoniale delle aziende sanitarie, caratterizzato anche dall'indisponibilità dei beni destinati ai fini istituzionali e da vincoli pubblicistici, non è assimilabile integralmente a quello di un imprenditore privato e non costituisce indice decisivo della natura di ente pubblico economico.

  • art. 830, comma 2, c.c.

    Richiamato dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 nell'ambito della disciplina del patrimonio delle aziende sanitarie.

  • art. 828, comma 2, c.c.

    Richiamato dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 per la disciplina dei beni costituenti patrimonio indisponibile delle aziende sanitarie.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 92 c.p.c.

    Applicato per compensare integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio in ragione della particolarità della controversia.

Massime di principio

  • Le aziende sanitarie rientrano nella categoria degli enti pubblici non economici ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996.
  • La personalità giuridica pubblica e l'autonomia imprenditoriale di un ente non determinano, di per sé, la sua natura di ente pubblico economico; tale qualificazione deve essere desunta dalla disciplina legale e statutaria, dagli scopi istituzionali e dalle modalità di finanziamento.
  • Un ente pubblico è economico quando esercita, per legge o statuto, un'attività di produzione di beni o servizi con criteri di economicità e con almeno tendenziale equivalenza tra costi e ricavi, analogamente a un comune imprenditore. La possibilità di svolgere attività imprenditoriale non è invece sufficiente a qualificare l'ente come pubblico economico.
  • La prevalente destinazione a finalità pubblicistiche e la copertura dei costi mediante risorse pubbliche, anziché esclusivamente mediante i corrispettivi dell'attività svolta, depongono per la natura di ente pubblico non economico.
  • Il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 è dilatorio: nei confronti degli enti soggetti alla norma il creditore non può notificare il precetto né iniziare l'esecuzione forzata prima della sua scadenza.
  • La notificazione del precetto prima della scadenza del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 rende non proseguibile l'esecuzione forzata e incide sulla validità del precetto.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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