Cassazione Civile, Ordinanza n. 35200/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un docente, assunto in successione con contratti di lavoro a tempo determinato dal 2007 al 2015, aveva ottenuto in primo e secondo grado l'accertamento del diritto a percepire il medesimo trattamento economico riconosciuto, in ragione dell'anzianità di servizio, ai docenti a tempo indeterminato, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva ritenuto che la violazione del principio di non discriminazione integrasse inadempimento contrattuale e che la relativa domanda avesse natura risarcitoria, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, respingendo l'eccezione di prescrizione. Ricorrendo per cassazione, le amministrazioni hanno censurato la violazione degli artt. 2947 e 2948 c.c. e dell'art. 4, comma 43, della L. n. 183/2011, sostenendo che la pretesa del lavoratore a termine di ottenere le medesime condizioni di impiego del lavoratore a tempo indeterminato ha natura retributiva e quindi si prescrive nel termine quinquennale dalla maturazione dei crediti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto manifestamente fondato il motivo, perché la decisione impugnata si poneva in contrasto con un orientamento già consolidato, secondo cui nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda del dipendente a tempo determinato che rivendichi, per non discriminazione, il medesimo trattamento retributivo del dipendente comparabile a tempo indeterminato è soggetta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c. Il termine decorre, per i crediti maturati in costanza di rapporto, dal giorno della loro insorgenza, e per quelli esigibili alla cessazione del rapporto da tale momento. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando tale principio e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È il parametro di denuncia del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Sono invocati per sostenere che la pretesa del lavoratore a termine si prescrive nel termine quinquennale, non in quello ordinario decennale.
"tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"; "indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro"
La Corte ritiene applicabile questo termine di prescrizione quinquennale ai crediti retributivi azionati dal dipendente a termine per ottenere il medesimo trattamento del comparabile a tempo indeterminato.
art. 4, comma 43, L. n. 183/2011
È richiamato nel ricorso, ma la decisione fonda l'accoglimento soprattutto sull'orientamento giurisprudenziale relativo alla prescrizione quinquennale.
È la disposizione procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
La Corte rinvia alle motivazioni delle precedenti pronunce conformi, condividendole.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda del dipendente a tempo determinato che invochi la parità di trattamento economico rispetto al dipendente a tempo indeterminato ha natura di adempimento contrattuale, non di azione assunta automaticamente come risarcitoria.
- Se la discriminazione lamentata riguarda crediti di natura retributiva, si applica la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., non il termine ordinario decennale.
- Per i crediti maturati durante il rapporto di lavoro, la prescrizione decorre dal momento della loro insorgenza; per quelli esigibili alla cessazione del rapporto, decorre dalla cessazione stessa.
- Non può riconoscersi al lavoratore a termine un regime prescrizionale più favorevole di quello applicabile al lavoratore comparabile a tempo indeterminato, perché ciò determinerebbe una discriminazione inversa.
- Quando la sentenza impugnata si discosta da un orientamento di legittimità consolidato in materia di prescrizione dei crediti da parità di trattamento, la cassazione può disporre il rinvio per nuovo esame alla luce del principio di diritto già affermato.
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