Cassazione Civile, Ordinanza n. 23515/2021 del 26/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionisti)
La controversia
Una azienda sanitaria locale impugnava la decisione di merito che l'aveva condannata a versare il contributo integrativo ENPAB del 2% sulle prestazioni rese da un laboratorio di analisi cliniche, per la quota riferibile ai biologi iscritti all'ente previdenziale, relativamente al periodo gennaio 2010-dicembre 2012. La controversia nasceva da precedenti decisioni del Tribunale di Napoli, non impugnate, che avevano già riconosciuto l'obbligo contributivo per annualità anteriori, e la Corte d'appello aveva ritenuto che quel giudicato esterno si estendesse anche al periodo oggetto di causa, in assenza di mutamenti dei presupposti. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 324 c.p.c. per avere la Corte territoriale attribuito rilievo al giudicato esterno in materia di obblighi previdenziali di durata. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., della L. n. 234 del 2004 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., oltre omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse escluso la rilevanza della disciplina invocata solo per ragioni cronologiche senza esaminarne l'applicazione analogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., poiché la ricorrente non aveva trascritto né allegato il testo integrale delle sentenze passate in giudicato sulle quali si discuteva, impedendo alla Corte di verificare la reale portata del giudicato esterno. Quanto al secondo motivo, pur osservando che la sua disamina era in larga parte superflua per l'effetto preclusivo del giudicato, la Corte ha comunque ritenuto corretta l'interpretazione della disciplina sostanziale: l'obbligo di versamento del contributo integrativo ENPAB grava su chi si avvale dell'attività professionale degli iscritti, anche quando la prestazione sia resa in forma societaria o associata; la struttura societaria incide solo sulle modalità di calcolo del contributo, non sul rapporto previdenziale. Inoltre non vi è spazio per applicazioni analogiche o estensive della normativa invocata, perché la disciplina previdenziale non presenta lacune e la disposizione richiamata ha una ratio diversa, riferita a fattispecie di società professionali mediche e odontoiatriche. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta violazione, senza accoglimento delle censure.
Richiamato come parametro della dedotta violazione, senza accoglimento delle censure.
Richiamato come parametro della dedotta violazione, senza accoglimento delle censure.
Richiamato come parametro della dedotta violazione, senza accoglimento delle censure.
Richiamato in relazione al giudicato esterno e alla sua pretesa erronea applicazione.
Il ricorso è inammissibile se non trascrive o allega il contenuto degli atti e delle sentenze su cui fonda la censura, impedendo il controllo di legittimità.
Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale non partecipata.
art. 8, comma 3, d.lgs. n. 103 del 1996
L'obbligo di versare il contributo integrativo dei biologi compete a chi si avvale della loro attività professionale.
art. 1, commi 39 e 40, L. n. 243 del 2004
La Corte esclude che la norma consenta interpretazioni analogiche o estensive tali da incidere sul diverso regime contributivo oggetto di causa.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione analogica, ma la Corte ne esclude l'utilizzabilità per mancanza di lacuna normativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, chi invoca o contesta l'efficacia di un giudicato esterno deve rispettare l'onere di autosufficienza del ricorso, trascrivendo o allegando il contenuto integrale delle decisioni rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- In tema di obbligazioni contributive previdenziali, l'esistenza di precedenti decisioni irrevocabili può precludere il riesame dei medesimi presupposti di fatto e di diritto per periodi successivi se tali presupposti risultano immutati.
- L'obbligo di versare il contributo integrativo previdenziale gravante sulle prestazioni professionali non viene meno per il solo fatto che l'attività sia esercitata in forma societaria o associata, quando la legge individua come soggetto tenuto chi si avvale della prestazione.
- La forma societaria o associativa può incidere sulle modalità di calcolo del contributo, ma non altera di per sé il rapporto previdenziale tra professionista, ente e soggetto utilizzatore della prestazione.
- L'interpretazione analogica o estensiva di una disciplina contributiva è esclusa quando il sistema regolativo è completo e non presenta lacune; l'analogia non può essere usata per trasferire una regola prevista per fattispecie diverse e con ratio differente.
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