Cassazione Penale, Sentenza n. 14582/2023 del 06/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato l'appello cautelare avverso il decreto del GIP che aveva respinto la richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo (immobili e orologio). La censura principale è stata che il Tribunale, quale giudice dell'appello cautelare ex art. 322 bis c.p.p., ha ecceduto il limite del devoluto spostando il thema decidendum: anziché pronunciarsi sulla specifica contestazione relativa alla provenienza lecita delle somme impiegate per la ristrutturazione (e sulla congruità reddituale rispetto ai lavori e all'esborso per l'orologio), ha ritenuto invece che gli immobili fossero stati acquistati in parte con proventi illeciti e che l'orologio fosse stato acquistato almeno in parte con fondi illeciti. È stato altresì dedotto vizio di motivazione apparente e errata applicazione dei principi relativi alla confisca 'allargata' e alla limitazione del sequestro al valore dell'incremento patrimoniale derivante dal reimpiego di proventi illeciti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che il giudice dell'appello ha violato il principio devolutivo, espandendo la propria cognizione oltre i limiti dei motivi di impugnazione (che vertevano sulla misura dell'incremento patrimoniale derivante da ristrutturazioni), e che la motivazione del Tribunale risultava apparente soprattutto con riguardo all'orologio, senza confrontarsi adeguatamente con le prove offerte dalla difesa circa la provenienza lecita delle somme e la capacità reddituale. La Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di appello contro provvedimenti cautelari; il rimedio è proponibile per violazione di legge e delimita il perimetro di impugnazione.
Regola la competenza e i rimedi in relazione ai provvedimenti cautelari in sede di impugnazione; richiamato insieme all'art. 322-bis per definire la portata del ricorso per cassazione.
art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p.
Individua i motivi di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; invocato come criterio di valutazione delle censure sulla motivazione del giudice d'appello.
Principio della motivazione del provvedimento; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse apparente e insufficiente in relazione alle prove di lecita provenienza offerte dalla difesa.
Norma sulla confisca per sproporzione (confisca allargata); la decisione evidenzia che i presupposti e l'ambito di applicazione di questa misura differiscono da quelli della confisca del profitto e che il Tribunale ha travalicato il perimetro delimitato dal GIP, che aveva circoscritto il sequestro all'eventuale incremento patrimoniale derivante dalla ristrutturazione.
Regola la confisca del profitto del reato; la Corte ha richiamato la distinzione tra reimpiego diretto del profitto (che giustificherebbe confisca ex art. 240) e confisca per sproporzione ex art. 240-bis, rilevando che il Tribunale ha confuso i due istituti.
Norma richiamata in relazione alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo; rilevante al contesto del decreto di rigetto impugnato.
art. 85-bis del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione del testo unico sugli stupefacenti richiamata quale norma collegata ai presupposti del sequestro nel contesto di indagini per reati in materia di stupefacenti.
art. 73 comma 4 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riferimento alla fattispecie di reato contestata (traffico di stupefacenti) che costituisce il contesto sostanziale delle indagini e del sequestro.
Massime di principio
- Il giudice dell'appello cautelare è vincolato dal principio devolutivo: la sua cognizione non può estendersi oltre i limiti dei motivi posti dall'appello cautelare; ogni estensione può costituire violazione di legge.
- Quando il GIP delimita il sequestro preventivo al valore dell'incremento patrimoniale (confisca 'allargata'), il sindacato dell'appello cautelare deve concentrarsi su quel perimetro (proporzione tra beni e redditi, prova della lecita provenienza delle somme impiegate).
- È essenziale che la motivazione del giudice risponda in modo specifico e non meramente assertivo alle deduzioni difensive che documentano la provenienza lecita: la mancanza di confronto con la prova offerta può rendere la motivazione apparente e viziata.
- Occorre distinguere chiaramente tra confisca del profitto (art. 240 c.p.), che presuppone reimpiego diretto di proventi illeciti, e confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p.): l'applicazione di un istituto al posto dell'altro comporta errore di diritto.
- In situazioni analoghe, la difesa deve documentare con elementi concreti la capacità reddituale e la provenienza lecita delle somme (es. documentazione contabile, fatturati, pagamenti, agevolazioni fiscali come bonus) e il giudice è tenuto a motivare il rigetto valorizzando puntualmente tali elementi.
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