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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09851/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente sanitario)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca cessionaria di crediti per il pagamento di corrispettivi relativi a forniture di beni e prestazioni di servizi rese a un’azienda sanitaria pubblica, poi succeduta da una fondazione. In opposizione, il tribunale revocava il decreto ma riconosceva una parte del capitale e ulteriori interessi. In appello, la banca incidentale chiedeva anche gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 sulla somma capitale riconosciuta. La corte d’appello, in parziale riforma, negava una parte degli interessi richiesti, ma riconosceva sulla somma capitale di euro 67.611,82 gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e gli interessi anatocistici, ritenendo che la mora decorresse automaticamente senza necessità di costituzione in mora. La fondazione ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle regole sull’onere della prova e della forma scritta dei contratti con la P.A., sostenendo che la cessionaria avrebbe dovuto provare documentalmente l’esistenza dei contratti fonte del credito, non potendo bastare la mancata contestazione dell’ente; 2) errore percettivo sulla consulenza tecnica d’ufficio e sull’ammontare del capitale; 3) violazione delle norme sulla mora e sugli interessi, sostenendo che le obbligazioni dell’ente sanitario erano querable e che gli interessi non potevano decorrere senza formale messa in mora. La banca resiste e propone ricorso incidentale, censurando il rigetto della domanda sugli ulteriori interessi moratori di euro 161.192,06 e lamentando che la corte d’appello avrebbe trascurato documenti e fatti decisivi non contestati dalla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il secondo motivo, dichiara inammissibile l’intero ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. La decisione di merito viene censurata perché ha errato nell’esonerare la cessionaria dall’onere di produrre la documentazione scritta comprovante la fonte del credito, nonché nel ritenere che la semplice scadenza delle fatture costituisse automaticamente in mora l’ente sanitario. La causa dovrà essere riesaminata alla luce dei principi affermati, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare l’esistenza del credito ceduto grava sulla cessionaria che agisce in giudizio; non basta la mera allegazione della cessione né la mancata contestazione quando il fatto costitutivo richiede prova documentale.

  • art. 23, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998

    richiamato dal ricorrente, ma non svolge un ruolo decisivo nella ratio della decisione così come ricostruita dalla Corte.

  • art. 17, R.D. n. 2440 del 1923

    richiamato in relazione alla necessità della forma scritta dei contratti della pubblica amministrazione e alla nullità in difetto di tale forma.

  • artt. 1418 e 1421 c.c.

    la mancanza della forma scritta ad substantiam del contratto fonte del credito comporta nullità rilevabile d’ufficio; senza tale forma non è validamente configurabile il credito ceduto.

  • art. 115 c.p.c.

    la non contestazione non opera come prova sufficiente quando il fatto costitutivo del diritto dipende da un atto per il quale la legge richiede la forma scritta ad substantiam.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi incidentali, ma la Corte rileva che le doglianze mirano in realtà a una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    costituisce il parametro del sindacato di legittimità sulle violazioni di legge dedotte con il ricorso principale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per l’asserito errore percettivo e per i vizi processuali dedotti nei motivi principale e incidentale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il motivo che formalmente denuncia omesso esame è inammissibile quando mira in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 1219 c.c.

    richiamato per sostenere che, per gli enti sanitari soggetti a contabilità di Stato, gli interessi non decorrono senza costituzione in mora.

  • art. 1182 c.c.

    richiamato per qualificare come querable l’obbligazione dell’ente sanitario e dunque per escludere la mora automatica.

  • art. 1224 c.c.

    la Corte ribadisce che gli interessi da ritardo presuppongono la mora validamente costituita quando l’obbligazione è querable.

  • art. 1282 c.c.

    richiamato nel terzo motivo insieme alle norme sulla mora per contestare la decorrenza automatica degli interessi.

  • art. 1284, quarto comma, c.c.

    richiamato dalla corte d’appello per gli interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi dalla domanda giudiziale.

  • d.lgs. n. 231/2002

    richiamato per gli interessi moratori sulle obbligazioni pecuniarie derivanti da forniture; la Corte però afferma che, nel caso di ente sanitario pubblico, non operano in via automatica senza mora ove la disciplina applicabile imponga la costituzione in mora.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • d.l. 25 novembre 1989 n. 382, art. 5, comma 1, conv. in L. 25 gennaio 1990 n. 8

    alle unità sanitarie locali e, per continuità, alle aziende sanitarie si applicano le norme sulla contabilità di Stato, con effetti sulla disciplina dei pagamenti e della mora.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 1-bis e art. 5, comma 5

    richiamati per ribadire la natura pubblica dell’ente sanitario e l’autonomia organizzativa/gestionale secondo criteri informatori di diritto privato, senza perdita della natura pubblicistica.

  • L. 30 marzo 1981, n. 119, art. 35

    richiamata per l’inserimento delle USL nel sistema di tesoreria pubblica e per le modalità di pagamento dei debiti mediante mandati sul tesoriere.

  • Cass., Sez. Un., n. 2951/2016

    richiamata per il principio secondo cui la titolarità della posizione soggettiva è elemento costitutivo del diritto fatto valere e va allegata e provata da chi agisce.

  • Cass., Sez. Un., n. 34476/2019

    richiamata per il principio di inammissibilità del ricorso che, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a una rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • Quando il credito azionato contro una pubblica amministrazione o ente sanitario pubblico deriva da un contratto che richiede la forma scritta ad substantiam, la cessionaria che agisce in giudizio deve provare documentalmente non solo la cessione, ma anche l’esistenza del contratto fonte del credito; la mancata contestazione della controparte non supplisce al difetto di forma o di prova documentale del fatto costitutivo.
  • La regola della non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. non consente di fondare la decisione su fatti costitutivi che la legge assoggetta a forma scritta ad substantiam: in tali ipotesi la prova deve essere documentale e non è sostituibile da presunzioni, testimonianze o confessione.
  • Per le obbligazioni degli enti sanitari assoggettati alla contabilità di Stato, il termine di scadenza della fattura non determina automaticamente la mora: occorre una formale costituzione in mora, salvo diversa disciplina applicabile.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a contestare selettivamente la lettura delle prove o della consulenza tecnica senza confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, il motivo è inammissibile perché sollecita una rivalutazione del merito.
  • In sede di ricorso incidentale, le censure formalmente prospettate come violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili se mirano in sostanza a ottenere un nuovo apprezzamento delle risultanze documentali e probatorie già esaminate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniCessione del creditoMoraConto corrente
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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