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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00076/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cooperative)

La controversia

Le società attrici in origine avevano convenuto le amministrazioni davanti al Tribunale di Venezia chiedendo di accertare l’inesistenza, o comunque la minore entità, di un credito intimato loro con note del 17.4.2014 e del 14.7.2015 per canoni demaniali lagunari riferiti ad autorizzazioni provvisorie di allevamento ittico rilasciate negli anni 1995-2005 a un consorzio poi liquidato e cancellato. Le amministrazioni avevano sostenuto che le consorziate fossero obbligate in via diretta e solidale per l’attività svolta dal consorzio in loro nome e per loro conto e avevano proposto anche domanda riconvenzionale. Il Tribunale aveva accolto l’azione di accertamento negativo, ritenendo, da un lato, non configurabile la responsabilità delle consorziate per effetto della natura cooperativa del consorzio e dell’assenza di attivo in liquidazione, e, dall’altro, prescritti i canoni anteriori al 2010. La Corte d’appello aveva poi dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di gravame delle amministrazioni, ritenendo che non avessero interesse a censurare questioni non decise dal primo giudice, e aveva reputato rinunciati i motivi successivi diversi dal sesto. Con il ricorso per cassazione le amministrazioni hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 99, 100, 112 e 306 c.p.c., per avere la Corte d’appello immaginato una rinuncia ai motivi subordinati mai formulata; 2) nullità per omessa pronuncia sui motivi terzo, quarto e quinto d’appello; 3) violazione delle medesime norme processuali, oltre agli artt. 305, 307-309, 331 e 342 c.p.c., per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di appello assumendo erroneamente che il Tribunale non si fosse pronunciato sulle questioni ivi dedotte; 4) violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. e dell’art. 29 l. 366/1963, per avere la Corte d’appello riconosciuto la legittimazione/titolarità passiva dell’Agenzia del Demanio rispetto al credito intimato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la lettura della Corte d’appello secondo cui i motivi terzo, quarto e quinto dell’appello erano stati espressamente subordinati all’eventuale accoglimento dei primi due e, quindi, potevano considerarsi non coltivati senza necessità di pronuncia nel merito. Ha inoltre condiviso la declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi di appello perché non investivano la ratio decidendi della sentenza di primo grado, fondata sull’applicazione dell’art. 2495 c.c. e sulla prescrizione, ma su questioni non decise dal Tribunale. Quanto al motivo relativo all’Agenzia del Demanio, la Corte ha precisato che non si trattava di legittimazione ad causam, bensì di titolarità sostanziale del credito, profilo di merito non censurabile in cassazione come riesame del fatto; ha quindi confermato il rigetto. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla domanda e sul principio dispositivo, ma non ritenuto violato nella specie.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per escludere l’interesse a impugnare su questioni non decise o non decisive rispetto alla ratio della sentenza di primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    Usato per definire il vizio di omessa pronuncia, che richiede una domanda o eccezione effettivamente devoluta al giudice.

  • art. 306 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere l’insussistenza di una rinuncia ai motivi d’appello; la Corte ha ritenuto invece sussistente una rinuncia espressa o, comunque, una mancata coltivazione.

  • art. 305 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo di ricorso, senza accoglimento della censura.

  • artt. 307-309 c.p.c.

    Richiamati nel terzo motivo di ricorso in tema di estinzione e prosecuzione del processo, ma senza incidenza sul decisum.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo di ricorso, senza rilievo decisivo nella pronuncia.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo di ricorso per contestare la declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sull’Agenzia del Demanio, ma la Corte ha ricondotto la questione alla titolarità sostanziale del credito, non alla legitimatio ad causam.

  • art. 29 legge n. 366/1963

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della limitazione della posizione dell’Agenzia del Demanio; la censura è stata respinta.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato come base della decisione di primo grado sulla responsabilità post-liquidatoria e sulla chiusura della procedura del consorzio/cooperativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, quando la parte subordina espressamente l’esame di alcuni motivi all’accoglimento di altri, il giudice può limitarsi a decidere i motivi preliminari o principali; i motivi subordinati non esaminati non integrano omessa pronuncia se la parte li ha sostanzialmente ritirati o non coltivati.
  • Il vizio di omessa pronuncia presuppone una domanda, eccezione o motivo effettivamente sottoposto al giudice e ancora attuale al momento della decisione; non sussiste quando il motivo non è devoluto perché espressamente subordinato a un evento processuale non verificatosi.
  • In cassazione non è consentito contestare la declaratoria di inammissibilità di motivi d’appello se tali motivi non colpiscono la ratio decidendi della sentenza di primo grado; l’appello deve investire le ragioni effettivamente poste a fondamento della decisione impugnata.
  • La titolarità sostanziale del credito o del debito è questione di merito e non di legittimazione processuale in senso stretto; la sua revisione in cassazione è preclusa quando la censura richiede una diversa valutazione delle risultanze di fatto.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del materiale probatorio o in un riesame del fatto già compiuto dal giudice di merito, salvo i limiti del vizio motivazionale tipizzato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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