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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07598/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta in primo grado da due soggetti che sostenevano di aver acquistato per usucapione una servitù di passaggio pedonale su un fondo di proprietà del vicino e chiedevano anche la rimozione degli ostacoli frapposti all’esercizio del passaggio. Il Tribunale rigettava la domanda. In appello, dopo un primo arresto di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi, la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio; nel giudizio di rinvio la Corte d’appello rigettava nuovamente l’impugnazione confermando il primo grado. Con il ricorso per cassazione i soccombenti deducevano: 1) violazione dell’art. 1158 c.c. per erronea esclusione dei presupposti dell’usucapione della servitù; 2) vizio di motivazione, ritenuta omessa, insufficiente o contraddittoria, per asserita errata lettura delle prove; 3) violazione di varie norme processuali e dell’art. 24 Cost. per mancata ammissione di istanze istruttorie; 4) violazione di norme codicistiche e dell’art. 42 Cost. per non aver ravvisato la natura emulativa delle opere eseguite dal proprietario del fondo; 5) censura, formulata in modo generico, sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito su circostanze di fatto già apprezzate dalla Corte d’appello: sia la sussistenza dei presupposti dell’usucapione della servitù sia la pretesa emulatività delle condotte del proprietario integravano accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria non è più deducibile nel regime applicabile e che, nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata superava comunque il minimo costituzionale. È stata reputata inammissibile anche la censura sulle spese, perché generica e priva di specifiche doglianze, mentre la condanna alle spese discendeva dal principio di soccombenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’accertamento dell’usucapione di una servitù, compresi i relativi presupposti di fatto e la prova dell’esercizio del passaggio in modo corrispondente al diritto vantato, è questione di merito non sindacabile in cassazione se la motivazione del giudice territoriale è logicamente comprensibile e completa.
  • La qualificazione di una condotta del proprietario come emulativa richiede un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito; in sede di legittimità non è consentito chiedere una diversa ricostruzione delle prove o del convincimento del giudice.
  • Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito: le censure che mirano solo a una rivalutazione di documenti, testimonianze e risultanze istruttorie sono inammissibili.
  • Il vizio motivazionale oggi deducibile in cassazione è ristretto ai casi di motivazione mancante, apparente o tale da non raggiungere il minimo costituzionale; non è più ammissibile censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • La censura sulle spese di lite è inammissibile se è generica e non individua specifici errori della statuizione; il rigetto dell’impugnazione giustifica la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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