Cassazione Civile, Ordinanza n. 21715/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI 2015 emesso per conto del comune nei confronti di una società operante in area portuale/navale. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto, ma in appello la Corte di giustizia tributaria regionale ha accolto l'impugnazione della società, ritenendo provato il diritto a esenzioni o riduzioni TARI per aree in cui si producono rifiuti speciali e per aree non produttive di rifiuti. La società che aveva emesso l'atto ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 36 d.lgs. 546/1992, all'art. 132, n. 4 c.p.c. e all'art. 118 disp. att. c.p.c. Sosteneva che il giudice d'appello si sarebbe limitato a riprodurre le deduzioni della contribuente senza esplicitare gli elementi posti a base della decisione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura, osservando che la motivazione della sentenza tributaria regionale superava il livello minimo costituzionale, poiché indicava le ragioni del convincimento: documentazione ritenuta idonea a dimostrare l'adempimento dell'onere probatorio della contribuente, produzione del MUD, fatture dell'impresa specializzata e relazione tecnica, mancata contestazione specifica dell'ente sulla non integrale corrispondenza tra raccolta e rifiuti prodotti, e valore di ulteriore elemento di conferma delle precedenti decisioni su annualità analoghe, pur senza efficacia di giudicato esterno.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse sufficientemente motivata e che non sussistesse il vizio denunciato di motivazione apparente. Ha richiamato il principio per cui il vizio ricorre solo quando il giudice ometta di indicare gli elementi del convincimento o li esponga in modo logicamente o giuridicamente incompleto al punto da rendere impossibile il controllo. Nel caso concreto, la motivazione impugnata conteneva invece un percorso argomentativo comprensibile e idoneo a sostenere l'accoglimento dell'appello del contribuente. Di conseguenza, il ricorso è stato integralmente rigettato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva delle parti intimate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza può essere dedotta in cassazione quando la motivazione sia inesistente o solo apparente, non quando il ragionamento del giudice di merito sia semplicemente sintetico ma comprensibile.
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto integrato.
La motivazione costituisce requisito essenziale della sentenza, ma il minimo costituzionale è rispettato se il percorso argomentativo consente di comprendere la decisione.
La motivazione può essere concisa, purché idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, non già quando la motivazione sia succinta ma comunque intelligibile.
- In materia tributaria, il contribuente che invochi esenzioni o riduzioni TARI deve allegare e documentare i presupposti fattuali del beneficio; tuttavia, una volta prodotta documentazione adeguata, non gli può essere imposto di fornire una prova negativa assoluta dell'inesistenza di circostanze ostative non specificamente contestate dall'ente impositore.
- Precedenti decisioni relative ad annualità d'imposta diverse non fanno giudicato esterno, ma possono essere valorizzate come elementi di conferma, specie quando riguardino dati fattuali sostanzialmente invariati e noti all'amministrazione.
- Per integrare il vizio di motivazione apparente non è sufficiente lamentare che il giudice di merito abbia recepito le deduzioni di una parte; occorre dimostrare che la sentenza sia priva di un reale apparato argomentativo verificabile.
Come è indicizzato
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