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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36540/2024 del 01/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 78 cod. pen., contestando l'applicazione del criterio di cumulo e del criterio "moderatore". Sostiene che nel provvedimento di determinazione delle pene non sono stati adeguatamente considerati: i cumuli parziali formati (in particolare il quarto, quinto, sesto e settimo cumulo parziale), la computazione del "presofferto" (periodi di custodia cautelare già scontati) e i brevi intervalli tra periodi di detenzione tali da doverli ritenere continuativi. Chiede che siano inclusi nel calcolo non solo le pene non ancora espiate alla data del provvedimento, ma anche quelle già espiate che possono influire sul criterio moderatore dell'art. 78, e che venga adottato il provvedimento più favorevole al reo.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motiva ritenendo che i provvedimenti di cumulo parziale (compreso quello della Procura generale del 19 maggio 2021) non siano stati impugnati e che la formazione dei cumuli parziali sia conforme alla giurisprudenza consolidata: quando un nuovo reato è commesso durante o dopo l'espiazione di una pena, si devono formare cumuli parziali e applicare il criterio moderatore dell'art. 78 per ciascun cumulo, con detrazione del presofferto. La censura del ricorrente è ritenuta, in larga parte, manifestamente infondata o priva di specificità: non sono indicate in modo puntuale ulteriori periodi di custodia cautelare o di liberazione anticipata non computati, né forniti calcoli precisi che consentano di mostrare un errore nella determinazione della pena residua. Conseguentemente il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Il criterio moderatore (limite temporale delle pene concorrenti) si applica nell'ambito di ciascuna operazione di cumulo parziale; non consente quindi di impedire che, complessivamente, per cumuli successivi relativi a reati commessi in tempi diversi, il periodo effettivo di detenzione ecceda i trent'anni.

  • art. 80 cod. pen.

    Richiamato per confermare che il limite dell'art. 78 opera anche nella fase dell'esecuzione, ma la giurisprudenza ne circoscrive la portata quando si tratta di reati commessi in tempi diversi.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione al procedimento di determinazione delle pene concorrenti in sede esecutiva e all'adozione del provvedimento impugnato.

  • art. 54, ultimo comma, Ord. pen.

    Riferimento alla parificazione tra periodo di custodia cautelare e presofferto ai fini del conteggio della pena da detrarre nella determinazione del residuo da espiare.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata nel testo in relazione ai criteri per l'esenzione dal pagamento per spese processuali; nel caso di specie la Corte ritiene non sussistenti le condizioni per escludere il pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Quando un condannato commette nuovi reati durante o dopo l'espiazione di una pena, la formazione dei cumuli deve avvenire in modo parziale: per ciascun cumulo si applica il criterio moderatore dell'art. 78 e si detrae il presofferto relativo a quel periodo.
  • Il limite massimo di trent'anni previsto dall'art. 78 non impedisce, in presenza di cumuli parziali riferiti a reati commessi in tempi diversi, che la detenzione complessiva effettiva superi tale soglia; il criterio moderatore opera per singola operazione di cumulo.
  • In sede di impugnazione (e a maggior ragione in cassazione) il ricorrente deve fornire deduzioni e calcoli specifici e puntuali (indicare quali periodi di custodia o di liberazione anticipata non sarebbero stati computati e con quale effetto numerico sulla pena residua); la mancanza di dettagli concreti rende la censura inammissibile.
  • I provvedimenti di determinazione delle pene emessi e non impugnati (es. provvedimento di Procura generale) producono effetto e costituiscono riferimento obbligatorio nell'incidente esecutivo successivo; l'assenza di impugnazione limita le possibilità di rimettere in discussione i calcoli già operati.
  • La continuità apparente di più periodi di detenzione richiede dimostrazione precisa che gli intervalli fossero così brevi da configurare mancanza di soluzione di continuità; affermazioni generiche non sono idonee a modificare la determinazione della pena.

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