Cassazione Civile, Ordinanza n. 19090/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di accertamento dell’acquisto per usucapione di alcuni terreni agricoli siti in Brenzone, catastalmente identificati con più mappali. L’originario attore sosteneva di averne avuto il possesso continuato sin dagli anni ’50, curandone gestione, coltivazione, custodia e manutenzione. Le convenute eccepivano il difetto di legittimazione passiva di una di esse per rinuncia all’eredità e contestavano nel merito l’usucapione. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello rigettavano la domanda, ritenendo che le attività dedotte non fossero sufficienti a integrare un possesso uti dominus. In cassazione i ricorrenti articolavano tre motivi: 1) violazione delle norme su proprietà, possesso e usucapione, assumendo che, data la natura dei terreni, le attività di raccolta, potatura e sfalcio avrebbero dovuto essere considerate manifestazione idonea del possesso; 2) violazione delle norme sul possesso, contestando che la Corte d’appello avesse, di fatto, valorizzato una situazione di tolleranza del proprietario senza prova; 3) violazione delle norme sul possesso e vizio di motivazione, lamentando che il ripristino di una recinzione e l’uso di una cisterna dovessero essere letti come indici dell’animus possidendi e che fosse stato mal interpretato un testimone quanto all’estensione della recinzione. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, affermando che la coltivazione o lo sfruttamento agricolo del fondo, specie se compatibili con un uso anche occasionale e non esclusivo del bene, non bastano a provare l’usucapione senza ulteriori elementi univoci di signoria di fatto; che la Corte territoriale non aveva affatto fondato la decisione su una tolerantia domini, ma sulla non univocità delle condotte rispetto all’esercizio del diritto dominicale; e che il ripristino della recinzione non era sufficiente, nel caso concreto, a coprire il periodo utile per il ventennio, mentre la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’ulteriore importo per il contributo unificato.
La decisione
La Corte ha confermato il rigetto della domanda di usucapione già pronunciato nei precedenti gradi di merito. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo e infondato, quanto alla violazione di legge, ma inammissibile, quanto al vizio motivazionale, il terzo motivo. Ha ribadito che le condotte dedotte non erano idonee a dimostrare un possesso esclusivo, pieno e univoco per il tempo richiesto dall’usucapione, anche perché la recinzione era stata ripristinata solo nei primi anni 2000 e il giudizio era iniziato nel 2007. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura per violazione di legge è stata esaminata nel merito; il vizio di cui al n. 5 è stato interpretato nel senso di omesso esame di un fatto storico decisivo, non di una diversa valutazione delle prove.
Richiamato come norma sulla proprietà, quale parametro per valutare la signoria di fatto incompatibile con l’altrui diritto dominicale.
Usato per definire i requisiti del possesso e la necessità di condotte esteriori univoche e corrispondenti all’esercizio del potere di fatto sul bene.
Richiamato per escludere che la mera tolleranza del proprietario, ove effettivamente provata, possa fondare il possesso; nel caso concreto la Corte ha però escluso che la decisione fosse basata su tale figura.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sulla disciplina del possesso e delle utilità del bene.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sulla disciplina del possesso e dei frutti/indennità, senza rilievo decisivo nella motivazione.
Norma sull’usucapione ventennale, applicata nel senso che occorre un possesso continuo, pacifico, pubblico e non equivoco per il tempo richiesto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata come norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell’usucapione, la coltivazione o lo sfruttamento agricolo di un fondo non sono di per sé sufficienti: occorre che le attività materiali siano accompagnate da elementi univoci che rivelino all’esterno l’esercizio del potere di fatto uti dominus.
- La valutazione dell’idoneità del possesso a fondare l’usucapione è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, che deve considerare l’intero complesso delle condotte del preteso possessore e il loro rapporto con il comportamento del proprietario.
- Quando il bene, per natura e destinazione economica, è suscettibile di usi non esclusivi o anche occasionali, le condotte dedotte devono essere particolarmente significative per dimostrare un possesso esclusivo e non meramente compatibile con l’altrui titolarità.
- Il ripristino di una recinzione può essere indice di possesso solo dal momento in cui la recinzione recupera la funzione di interclusione e di esclusione dei terzi; non può attribuirsi efficacia retroattiva a periodi nei quali la recinzione era inesistente, deteriorata o utilizzata da altri.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove, ma solo di censurare l’omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo.
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