Cassazione Civile, Ordinanza n. 14967/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due rapporti di conto corrente intrattenuti da una società con un istituto di credito. La correntista e la sua legale rappresentante chiedevano la restituzione di somme asseritamente indebitamente addebitate, deducendo la nullità di clausole contrattuali relative a interessi ultralegali e usurari, oltre che a commissioni e spese non dovute. Il Tribunale di Roma rigettava le domande; la Corte d'appello di Roma confermava il rigetto ritenendo non dimostrata l'esistenza delle clausole contrattuali invocate, in mancanza di produzione dei contratti, e affermando che la consulenza tecnica non poteva supplire al difetto probatorio. In cassazione la ricorrente principale deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, con riferimento alla richiesta di esibizione documentale ex art. 119 TUB e all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nonché alla documentazione contabile disponibile e valutata dal consulente; 2) omessa pronuncia sulla domanda subordinata; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. La banca resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, lamentando a sua volta omessa pronuncia su infondatezza della domanda, prescrizione delle rimesse anteriori al 1996 e criticità della consulenza tecnica e della mancata rinnovazione. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti depositavano una dichiarazione congiunta di intervenuto accordo stragiudiziale transattivo e di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso principale e incidentale perché le parti hanno definito la lite con accordo transattivo in pendenza del giudizio di legittimità. È stata quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'inefficacia della sentenza impugnata, con compensazione integrale delle spese. La Corte ha altresì escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio secondo cui tale meccanismo sanzionatorio opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non quando intervenga la cessazione della materia del contendere per accordo delle parti.
Norme richiamate
Richiamato come strumento di richiesta documentale da parte del correntista; la Corte non si pronuncia nel merito della sua portata, perché la lite è definita per transazione.
Richiamato come ordine di esibizione documentale emesso in corso di causa; non viene affrontata una questione di merito sul suo utilizzo, essendo intervenuta la cessazione della materia del contendere.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 111 Cost.
Richiamato in connessione al vizio di motivazione apparente e al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Invocato per contestare la ripartizione dell'onere della prova nella lite bancaria.
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Base dei motivi di ricorso principale, denunciando nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte precisa che il raddoppio del contributo unificato non opera quando il giudizio si chiude con cessazione della materia del contendere per accordo transattivo.
Richiamato per escludere che la situazione sia sussumibile nelle tipologie decisorie ordinarie, quando sopravviene l'accordo delle parti.
Richiamato nel medesimo contesto per affermare che la cessazione della materia del contendere non integra una delle decisioni tipiche previste dalla norma.
Richiamato per escludere l'inquadramento della vicenda tra le decisioni di cassazione con rinvio o nel merito.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono consensualmente la controversia con un accordo transattivo, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'inefficacia della sentenza impugnata.
- La cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non equivale a inammissibilità sopravvenuta del ricorso, né a una delle pronunce tipiche di rigetto o cassazione previste dal codice di rito.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate integralmente se ciò è richiesto concordemente dalle parti o comunque ritenuto equo dalla Corte.
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 opera solo se il ricorso si definisce con rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non quando la causa si estingue per accordo delle parti.
- Nel giudizio di ripetizione di indebito bancario, la parte che agisce per la restituzione deve comunque fondare la domanda sulla prova delle clausole contrattuali asseritamente nulle e dei relativi addebiti; tuttavia, nel caso deciso, tali questioni restano assorbite dall'accordo transattivo.
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