Cassazione Civile, Ordinanza n. 32947/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal giudizio promosso da cinque dipendenti di una società ferroviaria, i quali chiedevano il riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale nella categoria "Quadro-A", profilo "Professional senior" del CCNL applicabile, in luogo dell’inquadramento già posseduto come "Quadro-B", profilo "Professional"/"Capo Stazione Sovrintendente", con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive. I lavoratori deducevano di avere svolto, presso l’ufficio D.C.O. di Sapri, mansioni di Dirigente Centrale Operativo, consistenti nel controllo centralizzato del traffico ferroviario, nella direzione e nel coordinamento della circolazione su un ampio territorio, con autonomia operativa e con una funzione sostanzialmente eccedente rispetto al loro inquadramento. La società contestava sia l’ammissibilità dell’originario ricorso per asserita carenza di allegazioni, sia il merito della pretesa di superiore qualificazione, lamentando l’erronea interpretazione delle declaratorie contrattuali e degli artt. 2103, 1362 e 1364 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, sosteneva in sostanza un error in procedendo senza rispettare l’onere di specifica indicazione degli atti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., essendosi la ricorrente limitata a rinvii per relationem e senza confrontarsi con la puntuale motivazione della corte territoriale sulla sufficienza delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo. Ha inoltre giudicato inammissibile il secondo motivo perché generico, non specifico rispetto alle norme collettive richiamate, e non idoneo a scalfire l’accertamento di merito secondo cui le mansioni svolte integravano vigilanza, coordinamento e controllo di più impianti e della circolazione, cioè i tratti del livello superiore rivendicato. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 414, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso introduttivo del giudizio di lavoro deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi posti a fondamento della domanda; la doglianza sulla carenza di allegazione è scrutinabile solo se il ricorso per cassazione osserva gli oneri di specificità e autosufficienza.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Quando si denuncia un error in procedendo, il ricorrente deve consentire alla Corte l’esame diretto degli atti, indicando specificamente i documenti e il loro contenuto; il mero rinvio per relationem non basta.
È richiamato dalla ricorrente per contestare l’inquadramento superiore, ma la censura è ritenuta inammissibile perché non specificamente e correttamente sviluppata rispetto alla motivazione di merito.
È evocato per contestare l’interpretazione delle clausole collettive, ma senza dedurre in modo specifico quale criterio ermeneutico sarebbe stato violato.
È evocato insieme all’art. 1362 c.c. per censurare l’interpretazione della disciplina collettiva, ma senza una critica autosufficiente e puntuale.
CCNL Attività Ferroviarie 2003
Le declaratorie del contratto collettivo vengono in rilievo per il raffronto tra il profilo posseduto e quello rivendicato; la Corte di merito ha ritenuto corretta la sussunzione delle mansioni svolte nel livello superiore.
Accordo sindacale del 26 luglio 1991
È richiamato come fonte collettiva rilevante per individuare i tratti della qualifica superiore; la Corte di merito lo ha considerato per ritenere che le mansioni dei lavoratori integrassero vigilanza, coordinamento e controllo di più impianti e della circolazione.
È richiamato nel dispositivo per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo non è sufficiente una qualificazione formale della censura come violazione di legge: il ricorrente deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti rilevanti, in conformità all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., affinché la Corte possa esercitare il controllo diretto.
- La censura che si limita a riproporre in modo assertivo una diversa lettura delle risultanze istruttorie o delle mansioni svolte, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
- Ai fini dell’inquadramento superiore, rileva il concreto contenuto delle mansioni svolte e la loro comparazione con le declaratorie contrattuali: il livello superiore è configurabile quando le attività accertate comprendano, in modo prevalente, vigilanza, coordinamento e controllo su una pluralità di impianti o unità organizzative, con autonomia operativa significativa rispetto al profilo inferiore.
- La deduzione di violazione dei criteri ermeneutici dei contratti collettivi richiede l’indicazione precisa della clausola interpretata e del criterio asseritamente disatteso; non è sufficiente un generico dissenso sulla valutazione del merito.
- Quando il giudice di merito accerta che il lavoratore svolge funzioni eccedenti il profilo di appartenenza e corrispondenti a una qualifica superiore, la contestazione in cassazione deve colpire specificamente tale accertamento e non limitarsi a contrapporre una diversa ricostruzione fattuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32866/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32876/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32883/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32889/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32905/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32922/2025 del 17/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →