Cassazione Civile, Ordinanza n. 35733/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di numerosi dipendenti di una società ferroviaria, con qualifica di macchinisti, diretta ad ottenere l'accertamento del diritto a includere nella retribuzione dovuta durante le ferie alcuni compensi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, in particolare l'incentivo per indennità di condotta e l'indennità di riserva. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che tali voci economiche dovessero essere computate nella retribuzione feriale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c. quanto alla nozione di ferie retribuite; (2) violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 2109 c.c. e della disciplina collettiva aziendale, con contestazione dell'interpretazione data alle norme del contratto collettivo applicabile; (3) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e dell'interpretazione della Corte di giustizia in materia di ferie retribuite. In via subordinata, la società ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea per chiarire il contenuto della nozione di retribuzione dovuta durante le ferie annuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non introducessero argomenti nuovi rispetto a precedenti decisioni già rese sulla medesima vicenda e ha richiamato il principio di fedeltà al precedente. Nel merito, ha ribadito che la retribuzione ferie deve essere sostanzialmente equivalente a quella ordinaria e comprendere gli emolumenti collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione possa dissuadere dal godimento effettivo delle ferie. Ha condiviso la valutazione della Corte territoriale, che aveva accertato la continuità di erogazione delle voci e la loro incidenza non marginale sul trattamento economico mensile, nonché la loro connessione con attività ordinariamente previste dalla disciplina collettiva. È stata inoltre esclusa la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché la questione era già stata più volte affrontata dalla giurisprudenza unionale e la concreta verifica sull'inclusione o meno di specifiche indennità spetta al giudice nazionale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 Direttiva 2003/88/CE
La retribuzione durante le ferie deve essere tale da non dissuadere il lavoratore dal fruirne effettivamente e va tendenzialmente equiparata alla retribuzione ordinaria, includendo le voci connesse alle mansioni e allo status professionale.
È richiamato come norma di recepimento della disciplina europea sulle ferie retribuite.
art. 36 Cost.
È invocato quale parametro della retribuzione proporzionata e sufficiente anche nel periodo feriale.
È richiamato in relazione al diritto alle ferie e alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento.
È utilizzato per rinviare alla motivazione dei precedenti conformi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale evocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato per la disciplina dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La retribuzione dovuta durante le ferie annuali deve essere sostanzialmente equivalente a quella ordinaria percepita nei periodi di lavoro, così da non costituire un incentivo economico alla rinuncia al riposo.
- Devono essere incluse nella retribuzione feriale le voci pecuniarie che siano connesse all'esecuzione delle mansioni e correlate allo status professionale del lavoratore, soprattutto quando abbiano carattere continuativo e non meramente occasionale.
- La verifica della possibile funzione dissuasiva dell'esclusione di determinate voci retributive dal trattamento feriale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, purché logicamente motivato.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata chiarita dalla giurisprudenza unionale e la concreta applicazione al caso dipenda da valutazioni demandate al giudice nazionale.
- In presenza di un orientamento consolidato sul punto e in assenza di argomenti nuovi, la Corte di cassazione può richiamare i propri precedenti conformi in applicazione del principio di fedeltà al precedente.
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