Cassazione Civile, Sentenza n. 34284/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza di merito che aveva condannato l'Istituto a corrispondere a Salomoni le differenze sul TFR come indicato nella diffida accertativa emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro. L'INPS sosteneva che, essendo la diffida risultante contenente un importo netto, il Fondo non dovesse liquidare al lordo e che, in assenza di prova che il datore di lavoro non avesse già versato le ritenute, il Fondo non potesse essere chiamato a trattenere o integrare somme lorde.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'INPS. È stato confermato il principio secondo cui, anche se la diffida accertativa riporta somme espresse al netto, il calcolo del trattamento di fine rapporto deve essere effettuato al lordo delle ritenute. In caso di intervento del Fondo di garanzia, l'INPS deve convertire l'importo al lordo e poi, nella sua qualità di sostituto d'imposta, trattenere quanto dovuto per le imposte erariali salvo che dimostri che le ritenute siano già state operate e versate dall'ex datore di lavoro. L'onere della prova circa l'effettivo versamento delle ritenute grava sull'INPS. Null'altro si è deciso sulle spese per l'assenza di attività difensiva dell'intimato; è stata dichiarata la sussistenza del presupposto per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Norma che disciplina il trattamento di fine rapporto come credito retributivo maturato al termine del rapporto; utilizzata per delimitare la natura della prestazione dovuta al lavoratore e la modalità di calcolo
legge n. 297/1982, art. 2, comma 2
"del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte"
Interpretata nel senso che il Fondo è obbligato al pagamento del TFR al lordo, detraendo solo le somme eventualmente già corrisposte dal datore, e non è vincolato all'importo nominale (netto) indicato nel titolo esecutivo
legge n. 297/1982, art. 2, comma 5
Richiamata nei motivi di censura dall'INPS; la Corte ricorda che l'intervento del Fondo è autonoma ma commisurata al debito del datore, e non limitata all'importo netto indicato nella diffida
Citato dai motivi dell'INPS in relazione alla normativa fiscale e al trattamento delle ritenute in casi di intervento del Fondo; la Corte valorizza la necessità di accertamento del versamento delle ritenute
Principio della ripartizione dell'onere della prova: il creditore prova l'ammontare del credito, il debitore prova fatti modificativi o estintivi; la Corte stabilisce che l'INPS, quale gestore del Fondo, deve provare l'eventuale versamento delle ritenute
Richiamato nei motivi di censura relativi agli effetti del titolo esecutivo e alla quantificazione delle somme; la Corte ne considera la rilevanza rispetto alla richiesta di pagamento indicata nella diffida
Norma fiscale sul trattamento delle ritenute affrontata nel secondo motivo di censura; la Corte richiede prova del versamento delle ritenute per escludere la loro trattenuta da parte del Fondo
Riferimento normativo citato dall'INPS in relazione a profili tributari collegati alle percezioni salariali; la Corte lo inserisce nel quadro dei rilievi fiscali da provare
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata in ordine al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Anche se una diffida accertativa indica un importo 'netto', il calcolo del TFR per l'intervento del Fondo di garanzia va effettuato al lordo delle ritenute: il Fondo converte l'importo in lordo e poi, se dovuto, trattiene le imposte in qualità di sostituto d'imposta
- L'onere di provare che le ritenute siano già state operate e versate dall'ex datore di lavoro grava sul Fondo/INPS (debitore), non sul lavoratore (creditore); il lavoratore prova l'ammontare del credito, il debitore deve provare fatti estintivi o modificativi
- La presenza in un titolo esecutivo di una somma espressa al netto non vincola il Fondo a limitarsi a quel netto: il Fondo è tenuto a verificare lo stato delle ritenute e a documentare eventuali pagamenti già effettuati
- Per l'INPS è essenziale, prima di liquidare o opporre ritenute, acquisire e conservare prova documentale del versamento delle ritenute da parte del datore di lavoro (quietanze, certificazioni, F24, ecc.)
- Per il lavoratore che agisce per ottenere il pagamento dal Fondo, è sufficiente dimostrare l'ammontare del proprio credito; spetta poi al Fondo provare eventuali avvenute trattenute e versamenti a carico del datore
- In caso di contenzioso, la Corte di Cassazione tende a uniformare la giurisprudenza nel senso della tutela del principio che il Fondo agisce come soggetto autonomo ma commisurato al debito del datore, con conseguente conversione al lordo e trattenuta delle imposte salvo prova contraria
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