Cassazione Civile, Sentenza n. 34276/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La CIPAG impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva respinto il gravame della Cassa contro la sentenza del Tribunale di Livorno favorevole a Fiorini. La controversia riguarda l'obbligo di iscrizione e il pagamento della contribuzione minima alla Cassa dei Geometri per gli anni 2010 (giugno-dicembre) e 2011, in relazione alla presunta iscrizione d'ufficio e alla domanda di pagamento di € 3.956. La Cassa deduce violazione delle norme che, a suo avviso, stabiliscono l'automatismo dell'iscrizione e dell'obbligo contributivo per chi è iscritto all'Albo, a prescindere dalla occasionalità dell'attività e nonostante la contemporanea iscrizione ad altra forma previdenziale; contesta inoltre che la Corte d'appello abbia applicato impropriamente il divieto di doppia imposizione contributiva e non abbia considerato la mancata produzione delle autocertificazioni per l'esenzione. Fiorini resiste sostenendo che le regole regolamentari della CIPAG non possono derogare ai presupposti normativi di cui all'art. 22 legge n. 773/82 e che la fattispecie rientra nelle ipotesi esonerative (in particolare la delibera n. 124/09, lettera a), relativo inquadramento e svolgimento di mansioni per esclusivo interesse del datore di lavoro).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale della CIPAG (assorbendo il secondo motivo e il ricorso incidentale). Ha richiamato l'orientamento secondo cui, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima alla Cassa dei Geometri, è condizione sufficiente l'iscrizione all'Albo professionale, ed è irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione o la mancata produzione di reddito; inoltre la sola iscrizione ad altra gestione INPS non è di per sé ostativa all'obbligo verso la Cassa. Dall'obbligo di iscrizione consegue l'applicazione delle norme regolamentari della Cassa che disciplinano le esenzioni/deroghe alla presunzione di esercizio della professione. Per questi motivi la Corte ha cassato la sentenza impugnata nella parte accolta e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze affinché riesamini il merito alla luce dei principi di diritto enunciati. Sono state anche disposte le spese del presente grado.
Norme richiamate
Legge n. 37/1967
Richiamata come norma di riferimento per l'istituzione e l'automatismo dell'iscrizione all'Albo/Cassa; la Corte ritiene rilevante l'iscrizione all'Albo quale condizione sufficiente per l'obbligo contributivo
Legge n. 773/1982
In particolare l'art. 22 è il riferimento normativo sui presupposti dell'iscrizione obbligatoria; la Corte precisa però che le regole regolamentari della Cassa, di delegificazione, possono stabilire la presunzione di esercizio della professione per gli iscritti all'Albo
D.lgs. n. 509/1994
Richiamato come base normativa per la disciplina delle casse professionali e per i poteri regolamentari; le disposizioni delegificanti consentono alla Cassa di prevedere esenzioni/deroghe
Statuto CIPAG (DM 27/02/13)
Come atto regolamentare/organizzativo richiamato tra le fonti che definiscono gli obblighi e le modalità di iscrizione e contribuzione applicabili agli iscritti
Costituzione
Richiamata nella prospettazione di principio sul diritto alla previdenza e sulle forme di tutela obbligatoria, inserita nel quadro argomentativo sulle ragioni della contribuzione obbligatoria di categoria
Delibera CIPAG n. 124/09
"essere inquadrato nel ruolo professionale di geometra previsto dal CCNL e, nel solo interesse del datore di lavoro, svolgere esclusivamente attività che rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo"
La delibera individua ipotesi derogatorie alla presunzione di esercizio della libera professione (esoneri), tra cui l'inquadramento nel ruolo professionale e lo svolgimento esclusivo, per conto del datore, di mansioni proprie del geometra; la Corte richiama questa delibera come riferimento per le esenzioni ma afferma che l'obbligo contributivo sorge comunque per l'iscrizione all'Albo salvo le esenzioni regolamentari
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
"In tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito" (ex plurimis Cass. nn. 28188/22, 7820/22, 4568/21)
La Corte conferma e applica questo principio giurisprudenziale: l'iscrizione all'Albo rende presuntivamente dovuta la contribuzione minima, salvo esenzioni previste e disciplinate dal regolamento della Cassa
Codice di procedura civile
art. 360, primo comma, n. 3
Richiamato come base per il gravame per violazione di legge (vizio di motivazione/erronea applicazione di norme), ossia il motivo di ricorso per cassazione
Altre norme citate nel controricorso/ricorso incidentale
art. 2 d.lgs. 30/06, art. 3 comma 12 legge 335/95, art. 1 commi delle leggi 296/06 e 147/13 (citate testualmente in atto)
Richiami normativi utilizzati dal resistente per sostenere la prevalenza della disciplina normativa sull'eventuale regolamentazione della Cassa; la Corte però ha ritenuto assorbiti tali argomenti alla luce del principio della sufficienza dell'iscrizione all'Albo
Massime di principio
- L'iscrizione all'Albo professionale dei geometri costituisce di per sé condizione sufficiente per l'obbligo di iscrizione alla Cassa e per l'applicazione della contribuzione minima, indipendentemente dalla occasionalità dell'esercizio della professione o dalla produzione di reddito
- La contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria (es. gestione INPS per dipendenti) non è, di per sé, ostativa all'obbligo verso la Cassa di categoria: l'esenzione o il'esonero deve risultare dai casi e dalle modalità previste dal regolamento della Cassa
- Le norme regolamentari della Cassa (delibere, statuto approvato con DM) possono disciplinare le esenzioni/deroghe alla presunzione di esercizio della professione (ad es. inquadramento nel ruolo e svolgimento esclusivo di mansioni per il datore di lavoro), ma tali esenzioni devono essere rispettate nei termini e nelle formalità previste (es. autocertificazioni)
- Il divieto di doppia imposizione contributiva non opera in termini assoluti quando il cumulo derivi da presupposti distinti o da attività formalmente diverse; tuttavia, per evitare abusi e concorrenza sleale, le Casse possono prevedere presunzioni di esercizio professionale per gli iscritti all'Albo
- In casi analoghi occorre verificare: (a) l'effettiva iscrizione all'Albo; (b) la sussistenza di esenzioni regolamentari e la relativa prova/formalità; (c) se l'attività svolta sia effettivamente riconducibile a rapporto subordinato nelle fattispecie esentative previste dalla delibera della Cassa; (d) la possibile applicazione del principio di cumulo solo se le attività e i relativi presupposti contributivi risultano distinti
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