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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 34292/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva che l'INPS, in qualità di gestore del Fondo di garanzia, corrispondesse le ultime tre mensilità di retribuzione maturate presso Interactive Group s.p.a. (poi Maroncelli 9 s.p.a.). La fattispecie prevedeva che l'azienda fosse stata affittata e successivamente riacquisita dalla cedente, con stipula di un accordo sindacale ex art. 47, l. n. 428/1990 che aveva escluso la solidarietà tra cedente e cessionario relativamente ai crediti maturati in capo alla cedente. Marchini sosteneva che, avendo egli già insinuato il proprio credito nello stato passivo del fallimento della cedente, dovesse comunque operare l'intervento del Fondo di garanzia per le ultime tre mensilità, richiamando altresì l'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE e norme nazionali (l. n. 297/1982, art. 2112 c.c., d.lgs. n. 80/1992) per sostenere che la definitività dello stato passivo imponeva l'assunzione dell'onere da parte del Fondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio consolidato secondo cui l'intervento del Fondo di garanzia per le ultime tre mensilità richiede che il datore di lavoro insolvente sia colui che è datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La Corte ha precisato che lo stato passivo definitivo impedisce solo all'INPS di eccepire questioni già decise in sede di ammissione al passivo quanto all'esistenza o entità del credito, ma non preclude all'Istituto di contestare i presupposti soggettivi e oggettivi per l'intervento del Fondo. Ha altresì ritenuto irrilevante, ai fini dell'intervento del Fondo, la rinuncia alla solidarietà del cessionario sancita da un accordo sindacale ex art. 47 l. n. 428/1990, trattandosi di pattuizioni inter partes non opponibili all'ente pubblico (res inter alios acta). La Corte ha inoltre escluso che la Direttiva 2001/23/CE possa essere invocata per estendere la tutela del Fondo disciplinata dalla Direttiva 80/987/CEE. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato; le spese di cassazione sono compensate e si dà atto dell'obbligo per il ricorrente del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Regola la continuità del rapporto in caso di trasferimento d'azienda e la solidarietà tra cedente e cessionario; la Corte ha osservato che la deroga a tale solidarietà accordata tra parti private (art. 47 l. n. 428/1990) non vincola il Fondo di garanzia.

  • art. 47, l. n. 428/1990

    Consente accordi sindacali che possono escludere la solidarietà dell'acquirente; la Corte ha ritenuto tali accordi efficaci tra le parti ma irrilevanti per l'intervento dell'INPS/Fondo, in quanto res inter alios acta.

  • art. 2, l. n. 297/1982

    "al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso"

    Stabilisce i presupposti tassativi per l'intervento del Fondo (tutela per le ultime tre mensilità in caso di insolvenza del datore di lavoro). La Corte interpreta tale norma nel senso che il Fondo può intervenire solo quando l'insolvenza riguardi il datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto e non per qualsiasi inadempimento precedente o derivante da vicende di trasferimento in cui il lavoratore prosegua il rapporto con il cessionario.

  • Direttiva 80/987/CEE (attuata da l. n. 297/1982)

    Ha per oggetto la tutela in caso di insolvenza del datore di lavoro; la Corte la considera la disciplina rilevante e vincolante per la configurazione dell'intervento del Fondo.

  • Direttiva 2001/23/CE

    Riguarda il trasferimento d'impresa e la conservazione dei diritti dei lavoratori in tali casi; la Corte ha affermato che questa direttiva e la Direttiva 80/987/CEE operano in ambiti diversi e alternativi, perciò l'art. 5 della Direttiva 2001/23 non può essere invocato per ampliare la tutela del Fondo prevista dalla Direttiva 80/987/CEE.

  • d.lgs. n. 80/1992 (artt. 2 e 5)

    Riferimenti normativi richiamati dalla parte ricorrente; la decisione non riconosce in tali norme argomenti sufficienti a modificare l'interpretazione dei presupposti per l'intervento del Fondo.

  • art. 47, comma 5-bis, l. n. 428/1990 (introdotto dall'art. 368, comma 4, lett. d) d.lgs. n. 14/2019)

    "nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda" ... "la data del trasferimento" di quella "della cessazione del rapporto di lavoro"

    La Corte osserva che questa modifica normativa, introdotta successivamente ai fatti, è in discontinuità rispetto al diritto previgente e non può essere utilizzata per interpretare retroattivamente la disciplina applicabile alla fattispecie esaminata; quindi non incide sulla decisione.

Massime di principio

  • L'intervento del Fondo di garanzia per le ultime tre mensilità richiede che il soggetto fallito/insolvente sia stato il datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto: se il rapporto è proseguito con il cessionario, il Fondo normalmente non opera per crediti maturati sotto il precedente datore.
  • Lo stato passivo definitivo del fallimento (ammissione al passivo) accerta l'esistenza del credito nei confronti del fallito ma non vincola l'INPS rispetto ai presupposti soggettivi e oggettivi richiesti per l'attivazione della prestazione previdenziale del Fondo; l'INPS può quindi contestare l'idoneità della fattispecie a far scattare l'intervento del Fondo.
  • Gli accordi sindacali che escludono la solidarietà tra cedente e cessionario (ex art. 47 l. n. 428/1990) sono efficaci tra le parti ma non producono effetti verso l'ente pubblico gestore del Fondo: tali pattuizioni sono res inter alios acta e non impongono all'INPS di pagare se mancano i presupposti di legge.
  • Le direttive europee rilevanti operano su piani distinti: la Direttiva 80/987/CEE (attuata dalla l. n. 297/1982) disciplina la tutela in caso di insolvenza del datore di lavoro e vincola l'intervento del Fondo; la Direttiva 2001/23/CE disciplina i trasferimenti d'impresa e non può essere utilizzata per espandere la sfera di intervento del Fondo prevista dalla prima.
  • Le modifiche normative posteriori ai fatti (es. comma 5-bis art. 47 introdotto dal codice della crisi) non possono essere applicate retroattivamente per mutare i presupposti di intervento del Fondo nelle fattispecie anteriori alla loro entrata in vigore.

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