Cassazione Civile, Sentenza n. 34283/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna dell'INPS a corrispondere a Carlone le ultime tre mensilità (gennaio, febbraio, marzo 2005) indennizzabili dal Fondo di garanzia. La Corte territoriale aveva computato il periodo di 12 mesi a ritroso dalla data in cui il lavoratore aveva adito la Direzione Territoriale del Lavoro per ottenere l'ispezione e la diffida accertativa, escludendo il tempo trascorso in attesa dell'adozione della diffida stessa. L'INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 80/1992, sostenendo che la diffida accertativa ha natura amministrativa e non giurisdizionale e che i tempi dell'azione amministrativa non possono dilazionare il computo del periodo di riferimento per l'intervento del Fondo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che non può essere computato, ai fini del termine di 12 mesi decorrenti a ritroso previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 80/1992, il periodo intercorso tra la richiesta d'intervento ispettivo alla Direzione Territoriale del Lavoro e l'adozione da parte di quest'ultima della diffida accertativa prevista dall'art. 12, d.lgs. n. 124/2004. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, con il principio di diritto espresso e con indicazione che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 80/1992, art. 2, comma 1
la "data di inizio dell'esecuzione forzata" (lett. b) fra gli eventi da cui decorrere i dodici mesi)
La previsione del computo a ritroso di 12 mesi serve a collegare temporalmente le retribuzioni non pagate all'insolvenza del datore di lavoro; il dies a quo va individuato in date con valore simile all'inizio dell'esecuzione forzata o a quelle processuali che obbligano il datore di lavoro, e non può essere dilatato dal mero tempo dell'attività amministrativa ispettiva.
diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti; se nei trenta giorni successivi il datore di lavoro non promuove apposito tentativo di conciliazione e questo non si conclude con un accordo, il provvedimento di diffida acquista efficacia di titolo esecutivo
La diffida accertativa è un atto amministrativo che può acquisire efficacia di titolo esecutivo al termine delle procedure previste; tuttavia, l'adozione della diffida da parte dell'amministrazione non può essere usata per prolungare il periodo di riferimento dei dodici mesi ai fini dell'intervento del Fondo.
codice di procedura civile, artt. 474 e 543
Richiamati nella censura originaria; richiamano istituti processuali relativi all'esecuzione forzata e alle modalità di procedura esecutiva che sono rilevanti per determinare il dies a quo ai fini dell'art. 2 d.lgs. 80/1992.
art. 12-bis, d.l. n. 76/2020 (conv. l. n. 120/2020)
Modifica normativa citata nella sentenza ma senza incidere sulla parte qui rilevante del testo dell'art. 12; la Corte precisa che il testo rilevante è rimasto immutato ratione temporis.
codice civile, art. 2907, e codice di procedura civile, art. 112
Richiamati per sottolineare che solo l'adito giurisdizionale obbliga l'amministrazione a pronunciarsi sull'istanza; l'iniziativa amministrativa resta soggetta a discrezionalità, perciò i tempi amministrativi non possono essere trasformati in efficaci termini di sospensione del computo a ritroso.
Massime di principio
- Il periodo di 12 mesi decorrenti a ritroso per l'indennizzabilità da parte del Fondo di garanzia deve essere calcolato a partire da eventi che hanno efficacia processuale (es. inizio dell'esecuzione forzata, proposizione della domanda giudiziale) e non dal mero avvio di attività amministrativa ispettiva richiesta dal lavoratore.
- La diffida accertativa è atto amministrativo che può diventare titolo esecutivo, ma il tempo intercorrente tra la richiesta di intervento ispettivo e l'adozione della diffida non può operare a favore del lavoratore per estendere il periodo indennizzabile retroattivamente.
- Per non essere penalizzato dai tempi di procedimenti concorsuali o esecutivi, il lavoratore dovrebbe, ove possibile, attivare tempestivamente i rimedi giudiziali (es. domanda esecutiva o istanza concorsuale) la cui data può essere assunta come dies a quo nel calcolo dei 12 mesi.
- In caso di contenzioso sul periodo di riferimento, il giudice deve verificare il nesso di causalità tra le retribuzioni non pagate e l'insolvenza del datore di lavoro, evitando che lungaggini amministrative determinino un'estensione indefinita del diritto al contributo del Fondo.
- Prassi consigliata: conservare e documentare tutte le date rilevanti (richiesta d'ispezione, eventuale diffida, avvio di esecuzione o procedura concorsuale, istanze giudiziali) per permettere una corretta determinazione del dies a quo ai fini dell'indennizzo.
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