Cassazione Penale, Ordinanza n. 05896/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per vendita di supporti audiovisivi privi del marchio SIAE. Il ricorso articolava un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità e sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto le doglianze sostanzialmente dirette a contestare la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito, profili non deducibili in sede di legittimità se la motivazione è congrua e logica. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità perché la recidiva reiterata e specifica riconosciuta al ricorrente è indice di maggiore pericolosità sociale e di elevata colpevolezza, incompatibile con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo investisse apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, sorretti da motivazione adeguata, e ha confermato implicitamente la logicità del diniego della particolare tenuità del fatto in presenza di recidiva reiterata e specifica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 171-ter, lett. d), L. 22 aprile 1941, n. 633
Norma incriminatrice posta a base della condanna per la messa in vendita di supporti audiovisivi privi del marchio SIAE.
La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando sia stata riconosciuta la recidiva reiterata specifica, indice di maggiore pericolosità sociale ed elevato grado di colpevolezza.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020
Richiamata a sostegno del principio per cui la recidiva reiterata specifica esclude l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirano a una nuova valutazione della prova o a una diversa ricostruzione del fatto, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice abbia riconosciuto una recidiva reiterata e specifica, poiché tale dato è sintomatico di maggiore pericolosità sociale e di un più elevato grado di colpevolezza.
- La presenza di precedenti penali specifici può legittimare il diniego del beneficio di cui all'art. 131-bis c.p., soprattutto se il giudice di merito ne abbia tratto una valutazione coerente della personalità dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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