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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09999/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale notificato in relazione a un atto notarile di cessione del diritto di superficie su terreni nel territorio di Foggia, con prezzo dichiarato pari a euro 175.000. L'Ufficio aveva rideterminato il valore con metodo comparativo. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi riuniti della società e di una persona fisica: per la società aveva rilevato un difetto di notifica dell'atto impugnato; per l'altra contribuente aveva rideterminato il valore imponibile. In appello la CTR della Puglia confermava la nullità della notificazione alla società e riduceva ulteriormente il valore imponibile. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che la tempestiva impugnazione dell'avviso da parte della società aveva comunque sanato l'eventuale vizio di notifica per raggiungimento dello scopo; 2) violazione dell'art. 7 della L. 890/1982 e delle norme sulle notificazioni tributarie, deducendo che la notifica a mezzo posta era regolare perché il messo aveva consegnato il piego al portiere dello stabile, dopo ricerche infruttuose del destinatario, e aveva dato conto della successiva raccomandata informativa; inoltre sosteneva che la raccomandata informativa richiede solo la spedizione e non la prova dell'effettiva ricezione, e che era stata depositata anche la distinta di recapito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi, osservando che, in caso di consegna del plico al portiere nel domicilio fiscale della società, la notificazione si perfeziona con la spedizione della raccomandata informativa, senza che sia necessaria la prova dell'effettiva ricezione di tale seconda raccomandata. Ha inoltre affermato che la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. è applicabile anche in materia tributaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del vizio di legittimità dedotto con i motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità della notificazione è sanata se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, e tale principio opera anche nel processo tributario.

  • art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992

    il termine di impugnazione richiamato dall'Agenzia è stato valorizzato come indice della conoscenza dell'atto da parte della contribuente.

  • art. 7, L. n. 890 del 1982

    richiamato dalla CTR e interpretato dalla Corte nel senso che la notifica a mezzo posta richiede la spedizione della raccomandata informativa, senza necessità di prova della sua ricezione.

  • art. 139, comma 5, c.p.c.

    la raccomandata informativa serve a dare notizia dell'avvenuta notifica a persona diversa dal destinatario.

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento della CTR sulla ritualità della relata di notifica e sulle annotazioni richieste al notificatore.

  • art. 58, d.lgs. n. 546 del 1992

    consente il deposito in appello della documentazione richiamata dall'Agenzia a dimostrazione della regolarità della notifica.

  • art. 60, comma 1, lett. a) e b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973

    disciplina la notificazione degli atti tributari; per la Corte la sola spedizione della raccomandata informativa è sufficiente e non è richiesta la prova del suo avviso di ricevimento.

Massime di principio

  • Nella notificazione degli atti tributari eseguita con consegna del piego a persona diversa dal destinatario nel domicilio fiscale, è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa; non occorre provare l'effettiva ricezione di tale seconda raccomandata.
  • La raccomandata informativa prevista per la notifica a persona diversa dal destinatario ha funzione di semplice garanzia ulteriore e non costituisce requisito la cui mancanza richieda necessariamente la prova dell'avvenuta consegna al destinatario.
  • La nullità della notificazione è sanata se il contribuente impugna tempestivamente l'atto, perché l'atto ha raggiunto il suo scopo conoscitivo; il principio opera anche nel contenzioso tributario.
  • Nel giudizio tributario è consentito in appello il deposito di documenti rilevanti ai fini della dimostrazione della regolarità della notificazione, nei limiti del rito applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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