Cassazione Civile, Ordinanza n. 30208/2025 del 16/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo poi revocato in opposizione e dalla successiva condanna del fideiussore al pagamento di due importi: uno relativo a un finanziamento chirografario e uno, in solido con altro garante, relativo al saldo passivo di anticipi fatture export rimasti insoluti. In appello il debitore aveva sostenuto la nullità delle fideiussioni specifiche per asserita riproduzione di clausole dello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia, affermando che il giudice avrebbe dovuto verificare l’identità integrale dei testi contrattuali con lo schema ABI 2005. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d’appello avesse escluso l’applicabilità del provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 alle fideiussioni specifiche e non avesse confrontato i testi delle fideiussioni prodotte con lo schema ABI. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 1941 c.c., sostenendo che il debito della debitrice principale era stato quantificato in sede fallimentare in misura inferiore rispetto a quanto richiesto in sede ordinaria, e che ciò avrebbe dovuto incidere sul credito azionato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva infatti escluso che il provvedimento della Banca d’Italia del 2005, riferito alle fideiussioni omnibus e al relativo schema ABI, fosse probatorio o estensibile alle fideiussioni per affari determinati; inoltre aveva rilevato che il ricorrente non aveva dedotto né provato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza specificamente riferita alle fideiussioni specifiche. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la quantificazione del debito compiuta in sede fallimentare ha soltanto efficacia di giudicato endofallimentare e non vincola il giudizio di cognizione ordinaria. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese, a una somma aggiuntiva ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al possibile raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
richiamato come parametro formale del primo motivo di ricorso, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non confrontava la ratio decidendi della sentenza d’appello
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
la censura è stata respinta perché il fatto dedotto non era decisivo nei termini prospettati e, soprattutto, perché il ricorso non si misurava con la motivazione della sentenza impugnata
richiamato dal ricorrente a sostegno del secondo motivo; la Corte non ha accolto la tesi poiché la quantificazione fallimentare non ha efficacia esterna al giudicato endofallimentare
utilizzato per la definizione accelerata del giudizio in camera di consiglio
fondamento dell’inammissibilità del secondo motivo, in quanto la questione era già risolta da principi consolidati
art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287 del 1990
richiamato nel ragionamento sul carattere anticoncorrenziale delle clausole dello schema ABI delle fideiussioni omnibus
art. 101 TFUE
richiamato nel quadro della valutazione anticoncorrenziale delle clausole ABI delle fideiussioni omnibus
applicato per la condanna della parte soccombente a una somma equitativa in favore della controparte e a una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La nullità collegata all’intesa anticoncorrenziale censurata dalla Banca d’Italia per le clausole dello schema ABI riguarda le fideiussioni omnibus e non si estende automaticamente alle fideiussioni ordinarie o per affari specifici, che richiedono una prova autonoma dell’illecito anticoncorrenziale e della relativa pattuizione a valle.
- Chi deduce la nullità di una fideiussione per contrasto con la disciplina antitrust deve allegare e provare i fatti costitutivi dell’intesa illecita riferita allo specifico contratto azionato; la mera coincidenza di alcune clausole con quelle del modello ABI non basta, se il contratto non rientra nel perimetro tipico oggetto del provvedimento sanzionatorio.
- Il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 non costituisce prova privilegiata di un’intesa anticoncorrenziale con riferimento a contratti stipulati molti anni dopo, se la censura riguarda fideiussioni sottoscritte in epoca successiva e diverse dal modello omnibus.
- La quantificazione del credito compiuta in sede fallimentare produce solo effetti endofallimentari e non vincola il giudice della cognizione ordinaria in una diversa controversia sul medesimo rapporto obbligatorio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestare un presupposto diverso da quello effettivamente posto a base della decisione.
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