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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30304/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La società creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della fideiussore di una società conduttrice, fino alla concorrenza di euro 60.000, per canoni di locazione non pagati. Dopo il decesso della fideiussore, la figlia, quale erede, aveva proposto opposizione al decreto monitorio. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, revocando il decreto e ritenendo estinto l’obbligo di garanzia per violazione, da parte della creditrice, dell’obbligo contrattuale di informare la garante del superamento della soglia pattuita del debito. La Corte d’appello aveva confermato. In cassazione la società ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c. e omesso esame di motivi di appello e istanze istruttorie; 2) violazione degli artt. 1175, 1375, 1460, comma 2, 2727, 2729 c.c., 1956 c.c. e 2697 c.c., sostenendo che l’obbligo di informativa sarebbe stato comunque assolto per la comunione di interessi o contiguità tra garante e debitore; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia, perché anche a voler ritenere tardiva l’informativa non si sarebbe potuta dichiarare l’estinzione totale della garanzia, ma solo una riduzione; 4) nullità per difetto assoluto di motivazione ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.; 5) violazione dell’art. 1460 c.c. in combinato disposto con l’art. 1375 c.c., ribadendo che l’eventuale inadempimento dell’obbligo di informativa avrebbe potuto al più incidere parzialmente sulla garanzia. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendo che in larga parte mirassero a una rivalutazione del merito e che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficiente; ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente spiegato l’inadempimento informativo della creditrice, la sua gravità e l’incompatibilità con la pretesa della totale conservazione della garanzia, anche tenuto conto della previsione contrattuale accettata dalle parti e della garanzia reale prestata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi, osservando che la ricorrente mirava sostanzialmente a una nuova valutazione delle circostanze di fatto, preclusa in sede di legittimità, e che la sentenza d’appello conteneva una motivazione sufficiente, avendo indicato i fatti rilevanti e le ragioni della decisione. Ha quindi confermato la decisione della Corte d’appello che aveva riconosciuto la fondatezza dell’eccezione di inadempimento per la mancata tempestiva informativa al fideiussore e aveva escluso il diritto della creditrice all’ulteriore pretesa monitoria. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se espone concisamente gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; non è necessario esaminare espressamente ogni singola allegazione o argomentazione incompatibile con l’esito adottato.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi che, sotto l’apparente denuncia di violazioni di legge o nullità processuali, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sono inammissibili in cassazione.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne ha tratto un principio autonomo, limitandosi a ritenere infondata la censura nel suo complesso.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha confermato che la clausola contrattuale di informativa va letta alla luce della correttezza nell’esecuzione del rapporto e non può essere neutralizzata da meri rapporti personali tra garante e debitore.

  • art. 1460 c.c.

    L’inadempimento dell’obbligo di informare il fideiussore del superamento della soglia pattuita legittima la reazione del garante e incide sulla pretesa del creditore; nel caso concreto la Corte territoriale ha ritenuto grave l’inadempimento della creditrice.

  • art. 1460, comma 2, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere una riduzione e non l’estinzione della garanzia; la censura è stata ritenuta infondata alla luce della gravità dell’inadempimento accertato.

  • art. 1956 c.c.

    Richiamato nel ricorso; la Corte ha valorizzato, nel caso concreto, la violazione dell’obbligo contrattuale di avviso al superamento della soglia di debito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha accolto la tesi sulla ripartizione dell’onere probatorio, ritenendo che la questione fosse in realtà di rivalutazione del fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando la decisione adottata sia incompatibile con la pretesa fatta valere e comporti il rigetto implicito della stessa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per lamentare il difetto assoluto di motivazione; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione della sentenza d’appello fosse esistente e sufficiente.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge o nullità in una richiesta di rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
  • La motivazione è viziata solo quando manchi del tutto l’esposizione, sia pure concisa, delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; non è necessario che il giudice si pronunci espressamente su ogni singola allegazione o argomento se questi risultano incompatibili con la soluzione adottata.
  • L’omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata, pur senza trattare analiticamente un motivo, lo respinga implicitamente adottando una soluzione incompatibile con la pretesa della parte.
  • Nel rapporto di fideiussione, l’omesso o tardivo adempimento dell’obbligo contrattuale di informare il garante sul superamento della soglia di esposizione può essere valutato come grave inadempimento del creditore, specie se impedisce al garante di attivarsi per limitare il pregiudizio.
  • La presenza di rapporti personali o di contiguità tra garante e debitore non neutralizza automaticamente un obbligo di informativa espressamente pattuito, quando tale previsione sia stata liberamente accettata dalle parti.
  • Quando l’inadempimento del creditore incide sulla funzione stessa della garanzia e sulla possibilità del garante di evitare il pregiudizio, la censura che pretenda una mera riduzione dell’effetto della garanzia non è fondata se il giudice di merito abbia motivatamente accertato la gravità della violazione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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