Cassazione Civile, Ordinanza n. 29788/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di estratti di ruolo e delle correlate cartelle di pagamento emessi dall'agente della riscossione. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto il gravame del contribuente, ritenendo pregiudizialmente irrituale la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione perché avvenuta tramite avvocato del libero foro, e per tale ragione aveva annullato gli atti impugnati. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione delle norme che disciplinano la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente della riscossione, sostenendo che la CTR aveva erroneamente considerato invalida la sua costituzione a mezzo di avvocato esterno. Il contribuente ha resistito con controricorso, prospettando anche altre questioni rimaste però assorbite.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, rilevando che la CTR non si era uniformata al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sulla possibilità per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi, nei casi consentiti, di avvocati del libero foro senza necessità di specifiche formalità o di una delibera ad hoc. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la causa e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la censura è stata formulata come vizio processuale per violazione di norme sulla costituzione in giudizio.
artt. 11, comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
sono richiamati dal ricorrente a sostegno della legittimità della costituzione dell'agente della riscossione con difensore del libero foro.
art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016
norma richiamata come base del regime di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
art. 4-novies d.l. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019
norma richiamata nel motivo di ricorso insieme alle altre disposizioni sulla difesa dell'ente.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933
richiamato nel principio delle Sezioni Unite quale ipotesi di delibera motivata nei casi speciali per l'affidamento del patrocinio all'Avvocatura dello Stato.
artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50/2016
richiamati nel principio delle Sezioni Unite in relazione all'affidamento del patrocinio a avvocati del libero foro nel rispetto della disciplina degli affidamenti.
art. 1, comma 5, d.l. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016
richiamato nel principio delle Sezioni Unite quale fonte dei criteri generali per la scelta del patrocinio esterno.
Massime di principio
- Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la scelta tra Avvocatura dello Stato e avvocato del libero foro dipende dal quadro normativo e convenzionale applicabile, senza che sia necessaria, di regola, una specifica allegazione o prova del presupposto che giustifica la scelta.
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro, senza formalità aggiuntive e senza la delibera di cui all'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933, nei casi diversi da quelli riservati all'Avvocatura dello Stato o quando quest'ultima non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
- La costituzione in giudizio dell'Agenzia a mezzo di avvocato del libero foro non è invalida per il solo fatto della nomina di un difensore esterno, ove la fattispecie rientri nelle ipotesi consentite dal sistema normativo richiamato.
- Quando la decisione di merito poggia su una pregiudiziale erronea circa la ritualità della difesa dell'Agenzia della riscossione, la sentenza va cassata con rinvio per l'esame delle ulteriori questioni assorbite.
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