Cassazione Penale, Sentenza n. 3368/2022 del 31/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di secondo grado che aveva confermato la responsabilità del ricorrente limitatamente al capo 4.4. (contestazione ai sensi dell'art. 348 cod. pen.). Il ricorrente censurava, tra l'altro, l'omessa considerazione di atti e memorie di costituzione dai quali emergerebbe che egli si era costituito in giudizio non in qualità di avvocato ma come espressione organica dell'azienda sanitaria di appartenenza, circostanza che potrebbe avere rilievo ai fini dell'applicabilità del disposto di cui all'art. 417-bis cod. proc. civ. La censura denunciava dunque carenza di valutazione istruttoria e conseguenze di diritto non valutate dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto che il ricorso non fosse manifestamente infondato con riferimento alla omissione della valutazione delle memorie e delle modalità di costituzione in giudizio, osservando che da ciò potrebbe derivare una diversa applicazione del disposto di cui all'art. 417-bis cod. proc. civ., aspetto non esaminato nella decisione impugnata. Alla luce di ciò e delle sospensioni ai sensi dell'art. 159 cod. pen. riscontrate negli atti, la Corte ha ritenuto che il reato contestato (art. 348 cod. pen., relativo a fatti sino a gennaio 2013) si fosse estinto per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di secondo grado (13/10/2020). Non emergendo elementi utili all'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Decisione del 22/09/2021.
Norme richiamate
Norma relativa al reato contestato; il giudice ha valutato la prescrizione del reato contestato fino a gennaio 2013, ritenendo che la prescrizione si sia perfezionata dopo la sentenza di secondo grado
art. 417-bis cod. proc. civ.
La Corte ha rilevato che se il ricorrente si fosse costituito in giudizio quale espressione organica dell'azienda sanitaria (e non quale avvocato), da ciò potrebbero derivare conseguenze in diritto circa l'applicabilità di questa norma; tuttavia tale questione non è stata sviluppata nella motivazione impugnata
Rilevata la presenza di sospensioni della prescrizione ai sensi di questa norma nei fatti processuali, elementi che hanno inciso sul computo prescrizionale e hanno portato alla conclusione dell'estinzione del reato
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha osservato che dall'esame immediato degli atti non emergevano elementi tali da giustificare l'applicazione di questo disposto, pertanto non è stato fatto ricorso a tale norma nella decisione
Massime di principio
- Se in sede di giudizio di merito non vengono adeguatamente valutati documenti o dichiarazioni che qualificano la posizione soggettiva dell'imputato (ad es. agire come organo di un ente pubblico anziché in qualità privata), ciò può avere rilevanza decisiva sul piano processuale e sostanziale e giustificare un approfondimento in sede superiore.
- La prescrizione del reato può estinguere il procedimento anche dopo una sentenza di secondo grado se, per effetto di sospensioni o della semplice decorrenza del tempo, il termine prescrizionale si perfeziona successivamente alla pronuncia; la Corte di legittimità può annullare senza rinvio quando l'estinzione per prescrizione è pacifica dagli atti.
- Le sospensioni previste dall'art. 159 cod. pen. e simili interruzioni o sospensioni del corso della prescrizione devono essere attentamente calcolate: errori o omissioni nel loro computo possono determinare l'estinzione del reato.
- Quando il ricorso solleva censure non manifestamente infondate relative a vizi di motivazione o omissioni istruttorie, il giudice di legittimità è tenuto a valutare l'effetto di tali omissioni anche ai fini della prescrizione e dell'eventuale annullamento.
- In situazioni analoghe è fondamentale che la difesa segnali tempestivamente e con precisione la natura dell'atto di costituzione in giudizio (qualificazione soggettiva dell'agente) e fornisca documentazione per dimostrare l'eventuale carattere organico nei confronti di enti, perché tale qualificazione può incidere su immunità, responsabilità e norme processuali applicabili.
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